Art. 3 
 
      Programmazione regionale, monitoraggio e rendicontazione 
 
  1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e
di confronto con le autonomie locali, programmano,  per  il  triennio
2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate
ai sensi dell'art. 2, comma 1,  in  coerenza  con  il  Piano  sociale
nazionale relativo al triennio 2021-2023. 
  2. La programmazione,  di  cui  al  comma  1,  e'  inserita,  entro
sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, nella specifica
sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali,  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del
22 agosto 2019, n. 103, avendo come unita'  di  rilevazione  l'ambito
territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma  5,  del
medesimo decreto. 
  In particolare, devono essere inserite le informazioni relative: 
    a) alla ripartizione delle risorse  tra  macroattivita',  di  cui
all'allegato C; 
    b)  alle   risorse   e   agli   ambiti   territoriali   coinvolti
nell'implementazione delle linee  di  indirizzo  sull'intervento  con
bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita'  (P.I.P.P.I.),  di
cui all'art. 4, di cui all'allegato D. 
  3.  L'erogazione  delle   risorse   di   ciascuna   annualita'   e'
condizionata  alla  rendicontazione,  nella  specifica  sezione   del
Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte  degli
ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base
regionale, delle  risorse  ripartite  nel  secondo  anno  precedente,
secondo le modalita' di cui all'Allegato E, fatta salva  la  facolta'
della regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e
alimentare direttamente il SIOSS per  conto  degli  ambiti  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Eventuali somme  non  rendicontate
devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 
  4.  Altresi',  in  ragione  delle  esigenze   legate   all'epidemia
coronavirus ed in attuazione di quanto previsto dal  richiamato  art.
89,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,  in  sede   di
rendicontazione delle spese  sostenute  nell'anno  2021,  laddove  le
amministrazioni  destinatarie  abbiano  sostenuto  specifiche   spese
legate    all'emergenza    COVID-19,    anche    finalizzate     alla
riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento  di  dispositivi
di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi  a  prestazioni
sociali  erogate  sotto  forma  di  servizi  effettivamente  erogati,
possono   includerle   nella    rendicontazione,    indipendentemente
dall'annualita' di riferimento. In tal caso, la documentazione di cui
al precedente comma e' integrata con  una  relazione  che  specifichi
l'ammontare delle somme  utilizzate,  il  periodo  cui  la  spesa  fa
riferimento, gli estremi dei relativi atti  di  autorizzazione  e  la
specifica tipologia delle spese considerate. 
  5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.