Art. 3 
 
Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di
  cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013,  lettere  a),  b),
  c), e), f), h), i) e l) 
  1. Le risorse finanziarie del Fondo  di  cui  all'art.  1,  per  un
importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  coerentemente  con  gli
obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al  «Piano  strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le donne  (2017-2020)»,  per
gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e),
f), g) ,h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013,  n.  93,
tenuto anche conto di quanto potra' essere  discusso  nei  tavoli  di
coordinamento regionali di  cui  all'art.  5  comma  1  del  presente
decreto, in particolare per il 2021, prioritariamente per i  seguenti
interventi,  secondo  le  specifiche  esigenze  della  programmazione
territoriale: 
    a.  iniziative  volte  a   superare   le   difficolta'   connesse
all'emergenza da Covid 19 e a sostenere  la  ripartenza  economica  e
sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal  circuito  di
violenza,  nel  rispetto  delle  scelte  programmatiche  di  ciascuna
regione; 
    b. rafforzamento  della  rete  dei  servizi  pubblici  e  privati
attraverso  interventi  di  prevenzione,   assistenza,   sostegno   e
accompagnamento delle donne vittime di violenza; 
    c.  interventi  per  il  sostegno  abitativo,  il   reinserimento
lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei  percorsi  di
fuoriuscita dalla violenza; 
    d. azioni per migliorare le capacita' di presa  in  carico  delle
donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza; 
    e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e
a minori vittime di violenza assistita; 
    f. azioni di informazione, comunicazione e formazione; 
    g. programmi rivolti agli uomini maltrattanti,  anche  a  seguito
dell'emanazione di apposite linee guida nazionali. 
  2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo
si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21  febbraio
2014, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto. 
  3. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00  e'  acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
6.