Art. 4 
 
              Modalita' di trasferimento delle risorse 
 
  1. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al  presente
decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle  regioni  da
inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento
per  le  pari  opportunita',  all'indirizzo  di   posta   elettronica
certificata progettiviolenza@pec.governo.it. A  detta  richiesta,  da
inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte
del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione
da parte degli organi  di  controllo  del  presente  decreto,  dovra'
essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra'  recare,
per ciascuno degli interventi  di  cui  agli  articoli  2  e  3,  del
presente decreto: 
    a.  la  declinazione  degli  obiettivi  che  la  regione  intende
conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; 
    b. l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione
degli interventi; 
    c. il cronoprogramma delle attivita'; 
    d. la descrizione degli interventi che si prevede di  realizzare,
ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art.  5-bis,  comma
2, lettera d); 
    e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 
  2.  Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   provvedera'   a
trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,
secondo gli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente
decreto,  entro trenta  giorni  dall'approvazione,   da   parte   del
Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al  comma  1
del presente articolo.