Art. 2 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile,  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento  della  leucemia
mieloide acuta recidiva/refrattaria, nel  rispetto  delle  condizioni
per esso indicate nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  della
presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it