Art. 8. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 48, legge n. 238/2016. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» o «Asti», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacita' consentite. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite puo' diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all'85% del peso totale. 3. E' vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacita' superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure: tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente «Asti» o «Asti Spumante». Per bottiglie aventi una capacita' non superiore a 200 ml e' consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. 4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia «Albeisa». E' vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. E' inoltre vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: tappo corona, tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente «Moscato d'Asti». Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di vino «Moscato d'Asti» provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, e' consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero.