Art. 3. Zona di produzione 1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Santa Vittoria d'Alba in Provincia di Cuneo.