Art. 5. Norme per la vinificazione 1. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per «Asti» o «Asti Spumante» «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» ed al 45% per il vino «Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba». Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto interessato. 2. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato «Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei. 3. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del Comune di Chieri in Provincia di Torino. Conformemente all'art. 4 del reg. delegato (UE) 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 5. Il vino «Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. 6. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi piu' freddi.