Art. 10 Controlli 1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di birrifici agevolati, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai birrifici beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto. 2. I birrifici beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.