Art. 10 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero, successivamente  all'erogazione  dell'agevolazione
spettante, procede allo  svolgimento  dei  controlli  previsti  dalle
disposizioni  nazionali  al  fine  di  verificare,  su  un   campione
significativo  di   birrifici   agevolati,   la   veridicita'   delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi  in
sede di richiesta di agevolazione. Nel caso  di  esito  negativo  dei
controlli, il Ministero procede alla revoca  delle  agevolazioni.  Il
Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la
consultazione diretta e  telematica  degli  archivi  e  dei  pubblici
registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei  fatti
riguardanti le dichiarazioni  sostitutive  presentate  dai  birrifici
beneficiari durante il procedimento amministrativo  disciplinato  dal
presente decreto. 
  2. I birrifici beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire
e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti  i
controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal  Ministero  ai  sensi
del comma 1.