Art. 11 Revoca dell'agevolazione 1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento; c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 10, comma 2, del presente decreto; d) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 9. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.