Art. 11 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione concessa e'  revocata  dal  Ministero  in  misura
totale o parziale, qualora: 
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti  irregolare
la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b) risultino  false  o  non  conformi  le  dichiarazioni  rese  e
sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento; 
    c) il soggetto beneficiario non  adempia  agli  obblighi  di  cui
all'art. 10, comma 2, del presente decreto; 
    d) sia riscontrato il superamento  dei  limiti  di  cumulo  delle
agevolazioni di cui all'art. 9. 
  2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero  provvede  al
recupero presso i  soggetti  beneficiari  dell'importo  indebitamente
percepito per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.
73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.