Art. 12 Disposizioni finali 1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura. 3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 4. Con il successivo decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, e' riportato l'elenco degli oneri informativi previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180. 5. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. Il presente decreto sara' pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2021 Il direttore generale: Bronzino