Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. L'agevolazione di cui al presente  decreto  e'  riconosciuta  ai
birrifici in relazione al volume di birra complessivamente  preso  in
carico nel registro della  birra  condizionata  ovvero  nel  registro
annuale di magazzino  nell'anno  2020,  in  base  alla  dichiarazione
riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019. 
  2. Per poter  beneficiare  dell'agevolazione  di  cui  al  presente
decreto, i birrifici di cui al comma 1, alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui all'art. 6, devono: 
    a)  essere  costituiti,  regolarmente  iscritti  e  «attivi»   al
Registro delle imprese; 
    b) non essere  destinatari  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposti  a  procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie. 
  3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi  alle  agevolazioni  i
soggetti che, alla  data  del  31  dicembre  2019,  si  trovavano  in
condizioni tali da risultare impresa in difficolta',  cosi'  come  da
definizione stabilita dall'art. 2, punto 18,  del  regolamento  GBER,
fatta salva la deroga disposta  per  le  microimprese  e  le  piccole
imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione  3.1  «Aiuti
di importo limitato» della comunicazione  della  Commissione  europea
del 19 marzo 2020.