Art. 4 Soggetti beneficiari 1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' riconosciuta ai birrifici in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019. 2. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, devono: a) essere costituiti, regolarmente iscritti e «attivi» al Registro delle imprese; b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni; c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie. 3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.