Art. 5 Agevolazione concedibile 1. L'agevolazione e' riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, cosi' come risultante dai dati acquisiti dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la nota richiamata nelle premesse. 2. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'art. 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in carico di cui al comma 1. 3. Il contributo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.