Art. 5 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. L'agevolazione e' riconosciuta sotto forma di contributo a fondo
perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, ai
sensi e nei  limiti  della  sezione  3.1  della  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per
ciascun litro di birra del  quantitativo  complessivamente  preso  in
carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero
nel registro annuale  di  magazzino  nell'anno  2020,  in  base  alla
dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto 4
giugno 2019, cosi' come risultante dai  dati  acquisiti  dall'Agenzia
delle  accise,  dogane  e  monopoli  con  la  nota  richiamata  nelle
premesse. 
  2. Qualora la dotazione finanziaria  di  cui  all'art.  3  non  sia
sufficiente a soddisfare la  richiesta  di  agevolazione  riferita  a
tutte le istanze ammissibili, successivamente al  termine  ultimo  di
presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre  in  modo
proporzionale il  contributo  sulla  base  delle  risorse  finanziare
disponibili e del numero di istanze  ammissibili  pervenute,  tenendo
conto del quantitativo di birra complessivamente preso in  carico  di
cui al comma 1. 
  3. Il contributo di cui al comma 1, ai sensi dell'art.  10-bis  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non concorre  alla  formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP) e non rileva ai  fini  del  rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.