Art. 6 
 
                Modalita' di accesso all'agevolazione 
 
  1.  Ai  fini  dell'accesso  all'agevolazione  di  cui  al  presente
decreto, i birrifici in possesso dei  requisiti  di  accesso  di  cui
all'art. 4 presentano al Ministero un'apposita istanza,  a  decorrere
dalle ore 12,00 del 20 gennaio 2022 e fino  alle  ore  12,00  del  18
febbraio 2022. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve  essere  trasmessa,  via  posta
elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato con  successivo
provvedimento del direttore generale degli incentivi alle imprese del
Ministero. Il medesimo provvedimento  riporta  anche  il  modello  da
utilizzate per la compilazione dell'istanza. 
  3. Ciascun soggetto richiedente puo' presentare una sola istanza di
agevolazione. Nell'istanza di cui al comma 1, oltre al  possesso  dei
requisiti  di  accesso  all'agevolazione,  i   soggetti   richiedenti
riportano altresi' l'IBAN relativo al conto  corrente,  intestato  al
soggetto   richiedente,   su   cui   si    chiede    l'accreditamento
dell'agevolazione. 
  4. Le istanze pervenute fuori dai termini di cui al comma 1, ovvero
compilate in modo difforme dal  modello  di  cui  al  comma  2,  sono
considerate irricevibili.