Art. 6 Modalita' di accesso all'agevolazione 1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 presentano al Ministero un'apposita istanza, a decorrere dalle ore 12,00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12,00 del 18 febbraio 2022. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato con successivo provvedimento del direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero. Il medesimo provvedimento riporta anche il modello da utilizzate per la compilazione dell'istanza. 3. Ciascun soggetto richiedente puo' presentare una sola istanza di agevolazione. Nell'istanza di cui al comma 1, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, i soggetti richiedenti riportano altresi' l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione. 4. Le istanze pervenute fuori dai termini di cui al comma 1, ovvero compilate in modo difforme dal modello di cui al comma 2, sono considerate irricevibili.