Art. 7 
 
                    Concessione dell'agevolazione 
 
  1. Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione
delle istanze di cui all'art. 6, comma 1, verifica la  completezza  e
la  regolarita'  della  stessa  e  il  possesso  dei   requisiti   di
ammissibilita',  anche  sulla  base  delle  dichiarazioni  rese   dal
soggetto richiedente. 
  2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono negativamente, ovvero risultino incomplete,  il  Ministero
procede  alla  trasmissione  dei  motivi  ostativi   all'accoglimento
dell'istanza, come previsto all'art.  10-bis  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono  positivamente,  il  Ministero  determina   l'agevolazione
concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso
in  carico  dal  soggetto  richiedente  nell'anno  2020,  cosi'  come
risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma
2 del decreto 4 giugno  2019  presentata  dallo  stesso  richiedente,
entro i limiti di cui all'art.  5  e,  tenendo  conto  dell'eventuale
riparto,  procede  alla  registrazione  dell'aiuto  individuale   sul
Registro nazionale degli aiuti e adotta un  provvedimento  cumulativo
di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore  generale
per gli incentivi alle  imprese,  da  pubblicare  sul  sito  web  del
Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni  caso,  gli  obblighi  di
pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli  26  e  27  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e  successive  modificazioni
ed integrazioni. La pubblicazione  del  provvedimento  cumulativo  di
concessione delle agevolazioni sul sito  web  del  Ministero  assolve
l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. 
  4. Il Ministero provvede  a  effettuare  altresi'  gli  adempimenti
previsti dalla vigente normativa  antimafia,  sulla  base  di  quanto
previsto dalla predetta normativa. 
  5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui  al
presente  decreto  sono  trasmesse   dal   Ministero   esclusivamente
attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero  declina
qualsiasi  responsabilita'  per  il  mancato  perfezionamento   delle
comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della  casella
di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti richiedenti.