Art. 7 Concessione dell'agevolazione 1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6, comma 1, verifica la completezza e la regolarita' della stessa e il possesso dei requisiti di ammissibilita', anche sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente. 2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell'anno 2020, cosi' come risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019 presentata dallo stesso richiedente, entro i limiti di cui all'art. 5 e, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. 4. Il Ministero provvede a effettuare altresi' gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa. 5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti richiedenti.