Art. 8 
 
                    Erogazione dell'agevolazione 
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dalla   data   di   pubblicazione   del
provvedimento cumulativo di cui all'art. 7, fatta salva la necessita'
di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o  chiarimenti,
le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero  previa  verifica
della   vigenza   della   regolarita'   contributiva   del   soggetto
beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.
44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, del  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC),
dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  nonche',
in coerenza con le disposizioni di cui all'art.  46,  comma  1  della
legge 24  dicembre  2012,  dell'assenza  del  soggetto  beneficiario,
nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti  illegali
oggetto  di  decisione  di  recupero,  attraverso  la   cd.   «visura
Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti. 
  2. Il Ministero, nei casi di esito positivo delle attivita' di  cui
al comma 1, procede all'erogazione  dell'agevolazione  spettante  sul
conto corrente indicato in sede di istanza. 
  3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle
attivita' di verifica di cui  al  comma  1,  il  Ministero  provvede,
rispettivamente,  all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi
previsti   dalle   procedure   per   l'attivazione    dell'intervento
sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98;
a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni  competenti  secondo
quanto previsto all'art. 48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; ovvero, in deroga all'art.  46,
comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi  dell'art.  53
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a erogare l'agevolazione  al
netto dell'importo dovuto e non rimborsato in  relazione  agli  aiuti
illegali ottenuti, comprensivo degli  interessi  maturati  fino  alla
data dell'erogazione.