Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «beneficiario»: il soggetto  di  cui  all'art.  1  del  citato
decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34; 
    b) «danno ammissibile»: il danno  subito  dal  beneficiario  come
conseguenza  diretta  dell'epidemia  da  COVID-19,  in   ragione   di
specifiche restrizioni ai viaggi imposte per limitare il  diffondersi
della medesima epidemia, nel periodo di  indennizzo  e  su  tutte  le
rotte ammissibili, che, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,
comma 1, del citato decreto interministeriale  n.  34  del  2021,  e'
determinato  con  la  metodologia  stabilita  nella  decisione  della
Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 4; 
    c)  «fondo  di  ristoro»:  fondo  di   cui   all'art.   198   del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 77 del 2020; 
    d)  «indennizzo  massimo»:  il  valore  massimo   dell'indennizzo
riconosciuto al beneficiario, che, fatta salva l'eventuale  riduzione
operata ai sensi dell'art. 5, comma 3 del  decreto  interministeriale
n. 34 del 2021, e' pari al 100 per cento del danno ammissibile, entro
il limite corrispondente a un danno medio mensile  di  4  milioni  di
euro; 
    e) «perdite nette totali»: la differenza, calcolata tenendo conto
di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale
n. 34 del 2021, tra l'EBITDA registrato  da  un  beneficiario  in  un
determinato arco temporale compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre
2019 e l'EBITDA registrato nello stesso  arco  temporale  all'interno
del periodo di indennizzo; 
    f) «periodo di indennizzo»: il periodo dal 16 giugno 2020  al  31
dicembre 2020; 
    g) «peso delle rotte charter ammissibili nel 2019»:  il  rapporto
tra i ricavi  operativi  ottenuti  da  un  beneficiario  sulle  rotte
ammissibili di tipo charter in un determinato periodo nel  2019  e  i
ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo; 
    h) «peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019»: il  rapporto
tra i ricavi  operativi  ottenuti  da  un  beneficiario  sulle  rotte
ammissibili di linea in un determinato periodo del 2019  e  i  ricavi
operativi totali ottenuti nello stesso periodo; 
    i) «restrizione ammissibile»: una misura restrittiva,  limitativa
degli spostamenti, imposta dall'Italia o da un Paese estero  al  fine
di contenere la diffusione  di  COVID-19,  rientrante  in  una  delle
tipologie  previste  dal  considerando  8   della   decisione   della
Commissione europea e inclusa nell'elenco di cui al paragrafo  3.1.1.
della decisione medesima; 
    l)  «rotta  ammissibile»:   una   delle   rotte,   previste   dal
considerando 9 della decisione della Commissione europea,  operate  o
programmate dal beneficiario, interna all'Italia  o  avente  l'Italia
come Paese di destinazione o come Paese di partenza, interessata, nel
periodo di indennizzo, da almeno una  delle  restrizioni  ammissibili
nell'area o nel Paese di destinazione o  nell'area  o  nel  Paese  di
partenza; 
    m) «tasso di ritenzione»: il rapporto, per  un  certo  gruppo  di
rotte, della tipologia linea o charter, operate da  un  beneficiario,
tra il numero di passeggeri complessivo registrato su tali  rotte  in
un arco temporale all'interno del periodo di indennizzo e  il  numero
di passeggeri registrato nello stesso arco temporale del 2019; 
    n) «tasso di ritenzione atteso senza restrizioni»:  il  rapporto,
pari rispettivamente al 49 per cento per le rotte di linea  e  al  32
per cento per le rotte charter,  tra  il  numero  di  passeggeri  del
traffico nazionale in Italia registrato tra il 16 giugno 2020 e il 31
ottobre 2020 e quello registrato nello stesso periodo del  2019,  per
ciascuna  delle  due  tipologie  di  rotte,  in   coerenza   con   il
considerando 59 della decisione della Commissione europea; 
    o) «tasso di ritenzione con restrizioni»: il tasso di  ritenzione
calcolato su tutte le rotte ammissibili dello stesso  tipo,  distinte
tra linea e charter, operate da un beneficiario; 
    p) «delta del tasso di ritenzione»: la differenza tra il tasso di
ritenzione  atteso  senza  restrizioni,  relativo  a  una  delle  due
tipologie di rotte, distinte tra linea  e  charter,  e  il  tasso  di
ritenzione con restrizioni calcolato sulle rotte del medesimo tipo.