Art. 14 
 
     Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea 
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, all'articolo  17,  comma  95,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere  ((l'interdisciplinarita'))  dei  corsi  di  studio  e  la
formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti
formativi complessivi puo' essere riservata  ad  attivita'  affini  o
integrative, comunque relative a settori  scientifico-disciplinari  o
ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,  laboratori,
esercitazioni,  seminari  o  altre  attivita'   purche'   finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.». 
  2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con  i  decreti
di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si provvede alla razionalizzazione e  all'aggiornamento  dei  settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di assicurare la  loro  rispondenza  agli
elementi di flessibilita' e di  ((interdisciplinarita'))  di  cui  al
comma 1. 
  ((2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari,  in  riferimento  a  quanto  disposto  dal   comma   2
dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il  Sud  e  la  coesione
territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
149 del 24 giugno 2021,  relativamente  all'ampliamento  dell'offerta
formativa universitaria  nel  territorio  delle  regioni  dell'Italia
centrale  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016,  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di
proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al  citato
ampliamento   dell'offerta   formativa,   in   deroga   ai    termini
ordinariamente previsti, al  fine  di  garantirne  l'avvio  dall'anno
accademico 2022/2023.))