Art. 23 
 
((Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)) ed
  estensione delle procedure PNRR 
 
  1. All'articolo 1, comma 178,  lettera  d),  sesto  periodo,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole  «di  immediato  avvio
dei lavori»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il  completamento  di
interventi in corso, cosi' come risultanti  dai  sistemi  informativi
del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   fermi
restando i requisiti di  addizionalita'  e  di  ammissibilita'  della
spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021». 
  ((1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli
interventi  non  ancora  realizzati  della  programmazione  2014-2020
nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027, si  applicano
le misure di semplificazione  di  cui  all'articolo  48,  commi  2  e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni  interessate  e
previa  deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su  proposta  del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini  del  cofinanziamento
regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge
n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR  e
FSE plus della programmazione 2021-2027, al  fine  di  ridurre  nella
misura massima di 15 punti la  percentuale  di  tale  cofinanziamento
regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate  in
prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione
(PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.))