((Art. 3 bis 
 
                            Fondo turismo 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' sostituito dal seguente: «3. Il Fondo di cui  al  comma  1  e'
incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni  di
euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e  di  30
milioni di euro per l'anno  2025  mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione   -
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27  dicembre  2013,  n.  147,  previa  deliberazione   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile volta a rimodulare e  ridurre,  per  i  predetti  importi
annuali, le somme  gia'  assegnate  al  Piano  operativo  "Cultura  e
turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del
28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  231  del  17
settembre 2020,  relativamente  agli  interventi  di  competenza  del
Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio».))