((Art. 30 quinquies 
 
Istituzione di un programma informatico  per  la  sostenibilita'  del
  debito  e  l'elaborazione  di  piani  di  rateizzazione  automatici
  nell'ambito della composizione negoziata  per  la  soluzione  delle
  crisi d'impresa 
 
  1. Sulla  piattaforma  telematica  nazionale  di  cui  all'articolo
30-ter,  comma  1,  e'  reso  disponibile  un  programma  informatico
gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilita'
del debito esistente e che consente all'imprenditore di  condurre  il
test pratico di cui all'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre  2021,  n.   147,   per   la   verifica   della   ragionevole
perseguibilita' del risanamento. 
  2. Se  l'indebitamento  complessivo  dell'imprenditore  non  supera
l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta  dal
programma di cui al comma 1,  tale  debito  risulta  sostenibile,  il
programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore  comunica
la rateizzazione ai creditori interessati dalla  stessa  avvertendoli
che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, il piano  si  intendera'  approvato  e
sara' eseguito secondo le modalita' e i tempi nello stesso  indicati.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia  di  crediti
di lavoro e di  riscossione  dei  crediti  fiscali  e  previdenziali.
Restano altresi'  ferme  le  responsabilita'  per  l'inserimento  nel
programma di dati o informazioni non veritieri. 
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma  informatico,
le specifiche tecniche per il suo funzionamento  e  le  modalita'  di
calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono
definiti con decreto di natura non regolamentare del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.))