Art. 44 Disposizioni ((concernenti la societa' Alitalia in amministrazione straordinaria)) 1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonche' voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo e' erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed e' quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.