((Art. 44 bis 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  accelerazione  delle  procedure
  della gestione commissariale di liquidazione di societa' pubbliche 
 
  1. Al fine di accelerare le procedure della gestione  commissariale
di liquidazione di societa' pubbliche, all'articolo 1 della legge  11
dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti: 
      «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura  di
liquidazione  della  societa'  di  cui  al  comma  126  del  presente
articolo, agevolando  in  tal  modo  il  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni  socie
il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario  per
la liquidazione della societa' di cui all'articolo 14, comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  trasmette  alle  amministrazioni
socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attivita'
liquidatorie  alla  data  del  31  dicembre  2021,  unitamente  a  un
prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici  attivi
e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti  in  capo
alla societa', ancora pendenti alla data del  31  dicembre  2021.  Il
Commissario straordinario per la liquidazione della societa'  di  cui
al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro  il
28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello  Stato  e  dei
bilanci delle altre amministrazioni socie  l'avanzo  di  liquidazione
derivante dalla chiusura della liquidazione  della  stessa  societa',
con esclusione dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi,  anche  di
natura contenziosa e  processuale,  di  cui  al  precedente  periodo,
pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici  attivi
e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo
periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre  2021,
sorti in capo alla societa' di cui al medesimo articolo 14, comma  2,
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla  societa'  Fintecna
Spa o a diversa societa' da questa interamente partecipata  entro  il
30 aprile 2022. Gli atti e le  operazioni  posti  in  essere  per  il
trasferimento dei rapporti giuridici di cui  al  terzo  periodo  sono
esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione
di tasse. La societa' trasferitaria procede alla  liquidazione  delle
posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e  passivi  oggetto
di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresi' nei
contenziosi pendenti alla data  del  31  dicembre  2021.  I  rapporti
giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla
societa' Fintecna Spa o a  diversa  societa'  da  questa  interamente
partecipata costituiscono un unico patrimonio separato  rispetto  sia
al patrimonio della societa' trasferitaria, sia ai patrimoni separati
ad essa trasferiti in virtu' di specifiche disposizioni  legislative.
La societa' trasferitaria non risponde in alcun modo con  il  proprio
patrimonio dei debiti e degli  oneri  sorti  in  forza  dei  rapporti
giuridici  attivi  e  passivi,  anche   di   natura   contenziosa   e
processuale, trasferiti  al  patrimonio  separato  di  cui  al  sesto
periodo, ivi compresi quelli da sostenersi  per  la  liquidazione  di
tale patrimonio. Agli oneri derivanti  dal  compenso  da  riconoscere
alla  societa'  Fintecna  Spa  o  alla  diversa  societa'  da  questa
interamente partecipata per la liquidazione  dei  rapporti  giuridici
trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   in   misura   comunque
complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede  a  valere
sulle risorse affluite al patrimonio separato.  Alla  cessazione  dei
rapporti attivi, passivi, contenziosi  e  processuali  trasferiti  al
patrimonio separato, la societa' trasferitaria procede al  versamento
delle eventuali somme  attive  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, alla regione Lombardia, al comune  di  Milano,  alla  citta'
metropolitana di Milano e alla camera di commercio  di  Milano  Monza
Brianza Lodi, per ciascuno  in  proporzione  alla  partecipazione  al
capitale della societa' di cui al primo periodo del  presente  comma.
Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
      132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo  e'  soppresso.  All'articolo
7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il  comma  2  e'
abrogato»; 
    b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati. 
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al  raggiungimento  dell'oggetto  sociale  della
societa' Fintecna  Spa,  ferma  restando  l'autonomia  finanziaria  e
operativa della societa', alla stessa non si applicano  i  vincoli  e
gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti
dalla  legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi   nel   provvedimento
dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))