Art. 7 Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale 1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,». 2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,» sono soppresse; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualita' di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. ((La societa' Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attivita' di cui al presente comma.)) Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la societa' Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di ((Difesa servizi S.p.A.)) e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima societa', il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione ((dell'incarico o del rapporto)) di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attivita' assegnate ((alla societa' Difesa servizi S.p.A.)) e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.». 3. All'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter» sono soppresse; b) al comma 4, le parole: «((ai commi 1 e 4-ter))» ((sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»)); c) il comma 4-ter e' abrogato. 4. All'articolo 51, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: « f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ». ((4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacita' dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualita' delle unita' produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonche' per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, e' autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualita' di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonche' delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta societa' ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo.)) 6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.