Art. 6 Adeguamenti delle unita' non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 1. Il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, che intende realizzare degli adeguamenti per rendere un'unita' navale non rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 conforme ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal medesimo decreto legislativo, comunica all'autorita' competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta il cantiere navale, la data presunta di inizio e fine lavori e deposita presso l'autorita' competente il progetto, firmato da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica e dai piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. 2. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 3. L'autorita' competente comunica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, il numero identificativo dell'unita' navale e prende nota dell'inizio dei lavori di adeguamento su apposito registro. 4. L'organismo di classificazione autorizzato incaricato dal committente segue con verifiche e accertamenti tecnici i lavori di adeguamento, al temine dei quali rilascia la dichiarazione ai fini. 5. Acquisita la dichiarazione ai fini, l'autorita' competente rilascia il certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto all'art. 5, commi 2, 3 e 4.