Art. 6 
 
Adeguamenti delle unita' non rientranti nel campo di applicazione del
  decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 
 
  1. Il proprietario,  l'armatore,  o  il  loro  rappresentante,  che
intende realizzare degli adeguamenti per rendere un'unita' navale non
rientrante nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  7
settembre 2018, n. 114 conforme ai  requisiti  tecnici  per  le  navi
adibite  alla  navigazione  interna  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo, comunica all'autorita' competente e a  un  organismo  di
classificazione autorizzato di libera scelta il cantiere  navale,  la
data presunta di inizio e fine lavori e deposita  presso  l'autorita'
competente il progetto,  firmato  da  un  tecnico  delle  costruzioni
navali di cui all'art. 117 del codice della  navigazione  e  all'art.
275  del  relativo  regolamento  di  attuazione,   costituito   dalla
specifica tecnica e dai  piani  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del
presente decreto. 
  2.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 
  3. L'autorita' competente comunica al proprietario, all'armatore, o
al loro rappresentante, il numero identificativo dell'unita' navale e
prende  nota  dell'inizio  dei  lavori  di  adeguamento  su  apposito
registro. 
  4.  L'organismo  di  classificazione  autorizzato  incaricato   dal
committente segue con verifiche e accertamenti tecnici  i  lavori  di
adeguamento, al temine dei quali rilascia la dichiarazione ai fini. 
  5. Acquisita  la  dichiarazione  ai  fini,  l'autorita'  competente
rilascia il certificato europeo  della  navigazione  interna  secondo
quanto previsto all'art. 5, commi 2, 3 e 4.