Art. 9 
 
           Rilascio del certificato supplementare europeo 
                      della navigazione interna 
 
  1. Il  proprietario,  l'armatore,  o  il  loro  rappresentante,  di
un'unita' navale provvista di un  certificato  valido  rilasciato  ai
sensi dell'art. 22 della Convenzione riveduta per la navigazione  sul
Reno, che intende usufruire della  riduzione  dei  requisiti  tecnici
prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.
114,  presenta  all'autorita'  competente  domanda  di  rilascio  del
certificato supplementare europeo della navigazione  interna  di  cui
all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  2. La domanda contiene i dati identificativi dell'unita' navale  ed
e' corredata da un rapporto tecnico  contenente  la  descrizione  dei
requisiti tecnici  ridotti  richiesti  e  dai  piani  attinenti  alla
riduzione dei requisiti. 
  3. La documentazione tecnica a corredo della domanda, firmata da un
tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della
navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e'
presentata anche a un organismo  di  classificazione  autorizzato  di
libera scelta. 
  4.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa. 
  5. Prima del rilascio del certificato supplementare  europeo  della
navigazione,  l'autorita'  competente  sottopone  l'unita'  navale  a
visita, volta a  verificare  la  conformita'  dei  requisiti  tecnici
ridotti,  realizzati  sulla  stessa   unita',   a   quanto   previsto
dall'allegato IV del decreto legislativo. 
  6. L'autorita'  competente  puo'  esentare  l'unita'  navale  dalla
visita di  cui  al  comma  5  acquisendo  la  dichiarazione  ai  fini
rilasciata dall'organismo di classificazione  autorizzato  attestante
la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici ridotti per le
navi  adibite  alla  navigazione   interna   previsti   dal   decreto
legislativo. 
  7. Esperita la visita o sulla base della dichiarazione ai  fini  di
cui al  comma  6,  l'autorita'  competente  rilascia  il  certificato
supplementare europeo per la navigazione interna, conforme al modello
di  cui  all'allegato  VII  del  decreto  legislativo  e   contenente
l'indicazione dei requisiti tecnici ridotti adottati. 
  8. Nel caso in cui per  la  riduzione  dei  requisiti  tecnici  sia
necessario  realizzare  degli  adeguamenti  sull'unita'  navale,   si
applicano le procedure previste dall'art. 6 del presente decreto.