Art. 4 
 
      Progressiva ripresa dell'attivita' scolastica in presenza 
 
  1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16  gennaio  2021  le  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli  articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione  studentesca
delle predette istituzioni  l'attivita'  didattica  in  presenza.  La
restante parte dell'attivita' didattica, e' svolta tramite il ricorso
alla didattica a distanza. Nelle  regioni  in  cui  si  applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 dicembre 2020,  nonche'  su  tutto  il  territorio
nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio  2021,  l'attivita'  didattica
delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma  si  svolge  a
distanza per il 100 per cento  della  popolazione  studentesca  delle
istituzioni scolastiche di cui al presente comma. 
  2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma
1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3  dicembre
2020.  Per  lo  stesso  periodo  resta  fermo  altresi',   per   ogni
istituzione scolastica, incluse quelle di  cui  al  comma  1,  quanto
previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita' di svolgere
attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso  di  laboratori  o
per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni
educativi speciali.