Art. 4 
 
               Disposizioni in materia di trasparenza 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri  pubblica  sul  proprio
sito istituzionale, oltre ai dati,  le  informazioni  e  i  documenti
previsti  per  le  altre  pubbliche  amministrazioni  centrali  dalla
specifica normativa in materia, i seguenti documenti,  in  luogo  del
Piano della performance e della Relazione sulla  performance  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009: 
    a) le linee guida per l'individuazione di indirizzi  e  obiettivi
strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori  per
la    misurazione    e    la    valutazione     della     performance
dell'amministrazione e di quella  individuale,  valevoli  per  l'anno
successivo, di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento; 
    b)  le  direttive  generali  per  l'azione  amministrativa  e  la
gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento; 
    c) la rendicontazione dei risultati organizzativi  e  individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di  direttiva  programmati  e
alle risorse, di cui all'articolo  7,  commi  4  e  5,  del  presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 10 del  decreto  legislativo  n.  150  del
          2009, si veda nelle note all'art. 2