Art. 5 Funzioni di valutazione della performance 1. Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni. 2. Alla direzione dell'Ufficio di controllo interno, trasparenza e integrita' e' preposto il Collegio di direzione, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, che svolge altresi' le funzioni di Capo dell'Ufficio. Il Collegio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio. 3. L'incarico conferito al Presidente del Collegio di direzione cessa al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n 520; l'incarico e' rinnovabile e la sua durata massima non puo' eccedere comunque, complessivamente, i sei anni. Gli incarichi degli altri componenti del Collegio di direzione sono conferiti per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono rinnovabili una sola volta. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a partire dal primo rinnovo della composizione del Collegio di direzione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che, ai fini del computo della durata massima dei nuovi incarichi, sono considerati anche i periodi relativi agli incarichi precedentemente svolti nella medesima posizione nell'ambito del Collegio.
Note all'art. 5: - Si riporta il comma 3 dell'art. 18, della legge 23 agosto 1988 n. 400: «3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.». - Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n 520: «Art. 3 (Cessazione dell'affidamento). - 1. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non piu' di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.». - Si riporta il comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001: «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».