Art. 5 
 
              Funzioni di valutazione della performance 
 
  1. Le funzioni relative alla valutazione  della  performance  nella
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono  svolte  dall'Ufficio
controllo interno, trasparenza e integrita' ai sensi del decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri» e successive modificazioni. 
  2. Alla direzione dell'Ufficio di controllo interno, trasparenza  e
integrita' e' preposto il Collegio  di  direzione,  composto  da  tre
membri di cui uno con funzioni di Presidente, che svolge altresi'  le
funzioni di Capo dell'Ufficio. Il Collegio opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio. 
  3. L'incarico conferito al Presidente  del  Collegio  di  direzione
cessa al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18,  comma
3, della legge 23 agosto 1988 n. 400,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio
1997, n 520; l'incarico e' rinnovabile e la sua  durata  massima  non
puo' eccedere comunque, complessivamente, i sei anni.  Gli  incarichi
degli altri componenti del Collegio di direzione sono  conferiti  per
un periodo di tre anni, ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001  e  sono  rinnovabili  una  sola
volta. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  a  partire  dal
primo rinnovo della composizione del Collegio di direzione in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  fermo
restando che, ai fini del computo  della  durata  massima  dei  nuovi
incarichi, sono considerati anche i periodi relativi  agli  incarichi
precedentemente  svolti  nella  medesima  posizione  nell'ambito  del
Collegio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art. 18,  della  legge  23
          agosto 1988 n. 400: 
              «3. I decreti di nomina del  segretario  generale,  del
          vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e  degli
          uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia  dalla
          data  del  giuramento  del  nuovo  Governo.  Il  segretario
          generale,  il  vicesegretario  generale  ed  i   capi   dei
          dipartimenti  e  degli  uffici  di  cui  all'art.  21,  ove
          pubblici dipendenti  e  non  appartenenti  al  ruolo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori
          ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono  del  pari
          collocati    obbligatoriamente    fuori     ruolo     nelle
          amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di  cui
          all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n.  50,  i  vice  capi
          delle strutture che operano nelle aree funzionali  relative
          al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa
          del Governo, al coordinamento degli affari economici,  alla
          promozione  dell'innovazione   nel   settore   pubblico   e
          coordinamento del lavoro  pubblico,  nonche'  il  dirigente
          generale della polizia di  Stato  preposto  all'Ispettorato
          generale che e' adibito alla  sicurezza  del  Presidente  e
          delle sedi del Governo e che, per  quanto  attiene  al  suo
          speciale impiego,  dipende  funzionalmente  dal  Segretario
          generale.». 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 luglio 1997, n 520: 
              «Art. 3 (Cessazione dell'affidamento). - 1. Nei casi di
          cui  all'art.  18,  comma  3,  della  legge,  i  capi   dei
          dipartimenti o  i  loro  reggenti  conservano,  secondo  la
          prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto-legge
          16 maggio 1994,  n.  293,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  15  luglio  1994,  n.  444,  le  attribuzioni
          connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni
          esercitate  in  via  di  ordinaria  amministrazione  e,  in
          particolare,  quelle  di  carattere  istruttorio  e  quelle
          attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del
          segretario generale e comunque per non piu'  di  45  giorni
          dalla data di giuramento del nuovo Governo.». 
              - Si riporta  il  comma  4  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.».