(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                         (articolo 3) 
a) Requisiti di qualita' della carta e cartone recuperati. 
    La carta  e  cartone  recuperati  devono  risultare  conformi  ai
requisiti indicati nella seguente tabella: 
      
 
       =======================================================
       |                       |  Unita' di  |               |
       |       Parametri       |   misura    | Valori limite |
       +=======================+=============+===============+
       | Materiali proibiti    |             |               |
       |escluso i rifiuti      |             |  norma UNI EN |
       |organici e alimenti    |      -      |      643      |
       +-----------------------+-------------+---------------+
       | Rifiuti organici      |             |               |
       |compresi alimenti      |  % in peso  |     < 0,1     |
       +-----------------------+-------------+---------------+
       | Componenti non        |             |  norma UNI EN |
       |cartacei               |  % in peso  |      643      |
       +-----------------------+-------------+---------------+
 
 b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone. 
    Per la produzione di carta e cartone recuperati  sono  ammessi  i
seguenti rifiuti: 
      a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone; 
      b) 15 01 05 imballaggi compositi; 
      c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti; 
      d) 20 01 01 carta e cartone; 
      e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento  meccanico
dei rifiuti  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  di  rifiuti
urbani e speciali; 
      f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati
ad essere  riciclati,  limitatamente  ai  rifiuti  provenienti  dalle
attivita' di trasformazione dei prodotti a base cellulosica. 
    Non sono comunque ammessi: 
      g)  rifiuti  di  carta  e  cartone   selezionati   da   rifiuto
indifferenziato. 
    Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il
rispetto dei seguenti obblighi minimi: 
      accettazione dei rifiuti da parte di personale con  appropriato
livello di formazione e addestramento; 
      esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in
ingresso per accertare la presenza  di  eventuali  contaminazioni  da
sostanze  pericolose,  ed  adottare  ulteriori  opportune  misure  di
monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi; 
      controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; 
      controlli   supplementari,   anche   analitici,   a    campione
ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo  visivo
indichino tale necessita'. Nel caso di  controlli  analitici  tramite
laboratorio  accreditato  su  formaldeide  e  fenoli  i   limiti   di
riferimento sono i seguenti: 
        
 
=====================================================================
|                                         | Unita' di |    Valori   |
|                Parametri                |  misura   |   limite    |
+=========================================+===========+=============+
| Formaldeide                             | % in peso |    < 0,1    |
+-----------------------------------------+-----------+-------------+
| Fenolo                                  | % in peso |    < 0,1    |
+-----------------------------------------+-----------+-------------+
| Nonilfenoli (NP)                        | % in peso |    < 0,1    |
+-----------------------------------------+-----------+-------------+
| Nonilfenolietossilati (NPE)             | % in peso |    < 0,1    |
+-----------------------------------------+-----------+-------------+
 
      pesatura  e  registrazione  dei  dati  relativi  al  carico  in
ingresso; 
      stoccaggio dei rifiuti in area dedicata; 
      procedura scritta per  la  gestione,  la  tracciabilita'  e  la
rendicontazione delle non conformita'; 
      quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico  in
ingresso; 
      analisi merceologica da prevedere almeno  con  cadenza  annuale
nel piano di gestione qualita'. 
    Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati,  si  riporta  una
lista di misure specifiche minime da implementare: 
      1) lo scarico dei rifiuti di  carta  e  cartone  deve  avvenire
sotto il controllo di personale qualificato il quale: 
        a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che
devono corrispondere a quanto elencato alle  precedenti  lettere  a),
b), c), d), e) e f); 
        b. rimuove e mantiene separato qualsiasi  materiale  estraneo
ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente
a quanto elencato alla precedente lettera g); 
      2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del  presente  allegato  sono
identificati e avviati ad operazioni di recupero  diverse  da  quelle
finalizzate alla produzione di carta e cartone  recuperati  ovvero  a
operazioni di smaltimento; 
      3)  quando  i  rifiuti  di  carta  e  cartone  sono  depositati
nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente
ed inequivocabilmente a tali rifiuti; 
      4) l'area di cui al punto 3  del  presente  allegato  non  deve
permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di  carta  e
cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine puo'
risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di
raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale
dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti; 
      5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta  e
cartone  avviati  alla  produzione  di  carta  e  cartone  recuperati
avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con
altri rifiuti o con altri materiali estranei; 
      6)  il  personale  addetto  alla   selezione,   separazione   e
movimentazione dei rifiuti di carta e  cartone  e'  qualificato  alle
operazioni di cui ai  punti  precedenti  (da  1  a  5)  e  riceve  un
addestramento idoneo. 
c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati. 
    L'accertamento di conformita' ai requisiti di cui alla lettera a)
deve avvenire con cadenza almeno semestrale  e  comunque  al  variare
delle caratteristiche di qualita' dei rifiuti in ingresso. 
    L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a)  deve  essere
effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e
il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche  definite
dalla norma UNI 10802.