Art. 10 
 
                Sedi dei procuratori europei delegati 
 
  1. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'accordo di cui  all'articolo
4, comma 1, il Ministro della giustizia determina con proprio decreto
la pianta organica dei procuratori europei  delegati  in  conformita'
alle previsioni dell'accordo, individuando le sedi  di  servizio  dei
procuratori  europei  delegati  presso  una  o  piu'  procure   della
Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando, ove necessario,
le  piante  organiche  degli  uffici  giudiziari,  nell'ambito  delle
attuali dotazioni organiche.  Allo  stesso  modo  il  Ministro  della
giustizia procede in caso di  successive  modifiche  dell'accordo  ai
sensi dell'articolo 4, comma 5. 
  2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  del  Ministro  della
giustizia di cui al comma 1, previa determinazione del numero,  della
qualifica   professionale,   delle   specifiche   competenze    anche
linguistiche e dei requisiti di anzianita' e  curricolari  richiesti,
il  Ministero  della  giustizia  individua,  a  mezzo  di  interpello
nazionale  riservato  al  personale  di  ruolo   dell'Amministrazione
giudiziaria, le unita' di personale amministrativo da assegnarsi alle
sedi di servizio  dei  procuratori  europei  delegati.  Nello  stesso
termine,  sentiti  i  dirigenti  delle   procure   della   Repubblica
individuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia adotta
le misure necessarie ad assicurare la  disponibilita',  da  parte  di
detti uffici, di locali e di beni strumentali idonei a consentire  ai
procuratori europei delegati l'esercizio delle funzioni e dei compiti
loro assegnati dal regolamento in condizioni di eguaglianza  rispetto
ai pubblici ministeri nazionali. I provvedimenti di cui  al  presente
comma sono assunti nei limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  del  Ministro  della
giustizia di  cui  al  comma  1,  i  dirigenti  delle  procure  della
Repubblica individuate quali sedi dei  procuratori  europei  delegati
adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la  piena
integrazione   dei   procuratori   europei    delegati    nell'ambito
dell'ufficio e a dotarli delle unita'  di  personale  amministrativo,
dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2,  assicurando  in
ogni  caso  l'eguaglianza  di  trattamento  rispetto  ai  procuratori
pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali  di  lavoro  e
nella fruizione dell'ambiente lavorativo. 
  4.  I  provvedimenti  indicati  al  comma  3  sono   immediatamente
comunicati al Ministero della  giustizia  e  al  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  5. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3  e  4,  il  Ministro  della
giustizia e  il  Consiglio  superiore  della  magistratura  assumono,
nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, le iniziative
necessarie a favorire la piena integrazione dei  procuratori  europei
delegati presso gli  uffici  di  procura  cui  sono  destinati  e  ad
agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro  assegnati
dal regolamento.