Art. 11 
 
  Valutazioni di professionalita' dei procuratori europei delegati 
 
  1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalita' di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,
come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007,
n. 111, il  Consiglio  superiore  della  magistratura  richiede  alla
Procura europea di trasmettere: 
    a) un rapporto informativo sull'attivita' svolta  dal  magistrato
nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici; 
    b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento; 
    c) notizie relative alle eventuali  decisioni  di  riassegnazione
dei casi  assunte  dalla  camera  permanente  per  i  motivi  di  cui
all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento; 
    d) un aggiornamento delle informazioni  di  cui  all'articolo  6,
comma 4. 
  2. La documentazione di cui al comma  1,  unitamente  a  quella  in
precedenza acquisita sull'attivita' del procuratore europeo  delegato
ai sensi  dell'articolo  6,  comma  4,  e'  trasmessa  dal  Consiglio
superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte  di
appello di Roma  ed  e'  utilizzata  ai  fini  delle  valutazioni  di
professionalita', ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, cosi' recita: 
                «Art. 11 (Valutazione della professionalita').  -  1.
          Tutti  i  magistrati  sono  sottoposti  a  valutazione   di
          professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
          nomina fino al superamento  della  settima  valutazione  di
          professionalita'. 
                2. La valutazione  di  professionalita'  riguarda  la
          capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno.  Essa
          e' operata secondo parametri oggettivi  che  sono  indicati
          dal Consiglio superiore della  magistratura  ai  sensi  del
          comma 3. La  valutazione  di  professionalita'  riferita  a
          periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni  giudicanti
          o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
          di interpretazione di  norme  di  diritto,  ne'  quella  di
          valutazione del fatto e delle prove. In particolare: 
                  a)  la  capacita',  oltre  che  alla   preparazione
          giuridica  e  al  relativo  grado  di   aggiornamento,   e'
          riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
          tecniche  di  argomentazione  e  di  indagine,   anche   in
          relazione all'esito degli affari nelle  successive  fasi  e
          nei gradi del  procedimento  e  del  giudizio  ovvero  alla
          conduzione dell'udienza da parte di  chi  la  dirige  o  la
          presiede,   all'idoneita'   a   utilizzare,   dirigere    e
          controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; 
                  b) la laboriosita' e' riferita alla  produttivita',
          intesa come numero e  qualita'  degli  affari  trattati  in
          rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
          organizzativa e strutturale, ai tempi  di  smaltimento  del
          lavoro, nonche' all'eventuale attivita'  di  collaborazione
          svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche  conto  degli
          standard di rendimento individuati dal Consiglio  superiore
          della magistratura, in relazione agli specifici settori  di
          attivita' e alle specializzazioni; 
                  c)  la  diligenza  e'  riferita  all'assiduita'   e
          puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e  nei
          giorni stabiliti;  e'  riferita  inoltre  al  rispetto  dei
          termini per la redazione, il deposito  di  provvedimenti  o
          comunque  per  il  compimento  di  attivita'   giudiziarie,
          nonche'  alla   partecipazione   alle   riunioni   previste
          dall'ordinamento   giudiziario   per   la   discussione   e
          l'approfondimento delle  innovazioni  legislative,  nonche'
          per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; 
                  d) l'impegno e' riferito  alla  disponibilita'  per
          sostituzioni di magistrati  assenti  e  alla  frequenza  di
          corsi di aggiornamento organizzati dalla  Scuola  superiore
          della magistratura; nella valutazione dell'impegno  rileva,
          inoltre, la collaborazione alla soluzione dei  problemi  di
          tipo organizzativo e giuridico. 
                3. Il Consiglio superiore della  magistratura,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, disciplina con propria delibera  gli
          elementi  in  base  ai  quali  devono  essere  espresse  le
          valutazioni  dei  consigli  giudiziari,  i  parametri   per
          consentire    l'omogeneita'    delle    valutazioni,     la
          documentazione che i capi degli uffici  devono  trasmettere
          ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
          anno. In particolare disciplina: 
                  a) i modi di raccolta  della  documentazione  e  di
          individuazione a campione dei provvedimenti e  dei  verbali
          delle udienze di cui al comma 4, ferma restando  l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
                  b)  i  dati  statistici  da  raccogliere   per   le
          valutazioni di professionalita'; 
                  c) i moduli di redazione dei  pareri  dei  consigli
          giudiziari per la raccolta  degli  stessi  secondo  criteri
          uniformi; 
                  d)  gli  indicatori  oggettivi  per  l'acquisizione
          degli  elementi  di  cui  al  comma  2;  per   l'attitudine
          direttiva  gli  indicatori  da  prendere  in   esame   sono
          individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; 
                  e)  l'individuazione  per  ciascuna  delle  diverse
          funzioni svolte dai magistrati, tenuto  conto  anche  della
          specializzazione,  di  standard  medi  di  definizione  dei
          procedimenti,  ivi  compresi  gli   incarichi   di   natura
          obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
          sia  quantitativi  sia  qualitativi,  in   relazione   alla
          tipologia   dell'ufficio,   all'ambito    territoriale    e
          all'eventuale specializzazione. 
                4.  Alla  scadenza  del  periodo  di  valutazione  il
          consiglio giudiziario acquisisce e valuta: 
                  a) le informazioni disponibili presso il  Consiglio
          superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
          anche per quanto attiene agli eventuali rilievi  di  natura
          contabile  e  disciplinare,   ferma   restando   l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
                  b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto  e
          quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la  copia  di
          atti  e  provvedimenti  che  il   magistrato   ritiene   di
          sottoporre ad esame; 
                  c)  le  statistiche  del   lavoro   svolto   e   la
          comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo
          ufficio; 
                  d)  gli  atti  e  i   provvedimenti   redatti   dal
          magistrato  e  i  verbali  delle  udienze  alle  quali   il
          magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla  base
          di criteri oggettivi stabiliti al termine di  ciascun  anno
          con i  provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  se  non  gia'
          acquisiti; 
                  e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari  con
          l'indicazione dell'impegno concreto che  gli  stessi  hanno
          comportato; 
                  f) il rapporto e le  segnalazioni  provenienti  dai
          capi degli  uffici,  i  quali  devono  tenere  conto  delle
          situazioni specifiche rappresentate da  terzi,  nonche'  le
          segnalazioni  pervenute  dal  consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati, sempre  che  si  riferiscano  a  fatti  specifici
          incidenti sulla professionalita', con particolare  riguardo
          alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio
          non indipendente della  funzione  e  ai  comportamenti  che
          denotino evidente mancanza di equilibrio o di  preparazione
          giuridica.  Il  rapporto  del  capo   dell'ufficio   e   le
          segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati  sono
          trasmessi al consiglio  giudiziario  dal  presidente  della
          corte di appello  o  dal  procuratore  generale  presso  la
          medesima corte, titolari del poteredovere di  sorveglianza,
          con le loro eventuali  considerazioni  e  quindi  trasmessi
          obbligatoriamente    al    Consiglio    superiore     della
          magistratura. 
                5.   Il   consiglio   giudiziario    puo'    assumere
          informazioni  su  fatti   specifici   segnalati   da   suoi
          componenti o dai dirigenti  degli  uffici  o  dai  consigli
          dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva  comunicazione
          dell'esito all'interessato, che ha diritto ad  avere  copia
          degli atti, e puo' procedere alla  sua  audizione,  che  e'
          sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 
                6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4  e
          5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato  che
          trasmette  al  Consiglio   superiore   della   magistratura
          unitamente  alla  documentazione   e   ai   verbali   delle
          audizioni. 
                7. Il magistrato, entro dieci giorni  dalla  notifica
          del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al
          Consiglio   superiore   della   magistratura   le   proprie
          osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 
                8. Il Consiglio superiore della magistratura  procede
          alla valutazione di professionalita' sulla base del  parere
          espresso  dal  consiglio  giudiziario  e   della   relativa
          documentazione, nonche'  sulla  base  dei  risultati  delle
          ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
          di conoscenza. 
                9. Il  giudizio  di  professionalita'  e'  "positivo"
          quando la valutazione risulta sufficiente  in  relazione  a
          ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo"
          quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a  uno
          o piu' dei medesimi  parametri;  e'  "negativo"  quando  la
          valutazione evidenzia carenze gravi in relazione  a  due  o
          piu' dei suddetti parametri o il perdurare  di  carenze  in
          uno  o  piu'  dei  parametri  richiamati  quando   l'ultimo
          giudizio sia stato "non positivo". 
                10. Se il giudizio e' "non  positivo",  il  Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita' dopo un anno, acquisendo un  nuovo  parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico o l'aumento periodico di  stipendio  sono  dovuti
          solo a decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se  il  nuovo
          giudizio e' "positivo".  Nel  corso  dell'anno  antecedente
          alla nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato  lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari. 
                11. Se il giudizio e' "negativo",  il  magistrato  e'
          sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo  un
          biennio. Il Consiglio  superiore  della  magistratura  puo'
          disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
          riqualificazione professionale in rapporto alle  specifiche
          carenze  di  professionalita'   riscontrate;   puo'   anche
          assegnare  il  magistrato,  previa  sua  audizione,  a  una
          diversa funzione nella medesima  sede  o  escluderlo,  fino
          alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
          a  incarichi  direttivi  o  semidirettivi  o   a   funzioni
          specifiche. Nel corso del biennio  antecedente  alla  nuova
          valutazione non puo' essere autorizzato lo  svolgimento  di
          incarichi extragiudiziari. 
                12. La valutazione negativa comporta la  perdita  del
          diritto all'aumento periodico di stipendio per un  biennio.
          Il nuovo trattamento economico eventualmente  spettante  e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio. 
                13. Se il  Consiglio  superiore  della  magistratura,
          previa  audizione  del  magistrato,  esprime   un   secondo
          giudizio negativo, il magistrato stesso e'  dispensato  dal
          servizio. 
                14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e  13
          il magistrato  deve  essere  informato  della  facolta'  di
          prendere visione degli atti del procedimento e di  estrarne
          copia. Tra l'avviso  e  l'audizione  deve  intercorrere  un
          termine non inferiore a sessanta giorni. Il  magistrato  ha
          facolta' di depositare atti e memorie fino a  sette  giorni
          prima dell'audizione e  di  farsi  assistere  da  un  altro
          magistrato nel corso della stessa. Se questi  e'  impedito,
          l'audizione puo' essere differita per una sola volta. 
                15. La valutazione di professionalita' consiste in un
          giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24
          marzo  1958,  n.  195,  dal   Consiglio   superiore   della
          magistratura con  provvedimento  motivato  e  trasmesso  al
          Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
          giudizio  di  professionalita',  inserito   nel   fascicolo
          personale,  e'  valutato  ai  fini  dei  tramutamenti,  del
          conferimento di funzioni, comprese quelle di  legittimita',
          del conferimento  di  incarichi  direttivi  e  ai  fini  di
          qualunque altro atto, provvedimento  o  autorizzazione  per
          incarico extragiudiziario. 
                16. I parametri contenuti nel comma  2  si  applicano
          anche per la valutazione di professionalita' concernente  i
          magistrati  fuori  ruolo.  Il  giudizio  e'  espresso   dal
          Consiglio superiore della magistratura,  acquisito,  per  i
          magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
          il parere del consiglio di  amministrazione,  composto  dal
          presidente e dai soli membri  che  appartengano  all'ordine
          giudiziario, o il parere del consiglio  giudiziario  presso
          la corte di appello di Roma per tutti gli altri  magistrati
          in posizione di fuori ruolo, compresi  quelli  in  servizio
          all'estero.  Il  parere  e'  espresso  sulla   base   della
          relazione dell'autorita' presso  cui  gli  stessi  svolgono
          servizio, illustrativa dell'attivita'  svolta,  e  di  ogni
          altra  documentazione  che  l'interessato   ritiene   utile
          produrre, purche' attinente  alla  professionalita'  ,  che
          dimostri l'attivita' in concreto svolta. 
                17. Allo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
          presente articolo si fa fronte con le risorse di  personale
          e strumentali disponibili.». 
              - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30  luglio
          2007,  n.  111  (Modifiche  alle   norme   sull'ordinamento
          giudiziario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio
          2007, n. 175, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 2 (Modifiche agli  articoli  da  10  a  53  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). - 1. (Omissis). 
                2. L'articolo 11 del citato  decreto  legislativo  n.
          160 del 2006 e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 11 (Valutazione della professionalita'). - 1.
          Tutti  i  magistrati  sono  sottoposti  a  valutazione   di
          professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
          nomina fino al superamento  della  settima  valutazione  di
          professionalita'. 
                  2. La valutazione di professionalita'  riguarda  la
          capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno.  Essa
          e' operata secondo parametri oggettivi  che  sono  indicati
          dal Consiglio superiore della  magistratura  ai  sensi  del
          comma 3. La  valutazione  di  professionalita'  riferita  a
          periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni  giudicanti
          o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
          di interpretazione di  norme  di  diritto,  ne'  quella  di
          valutazione del fatto e delle prove. In particolare: 
                    a) la  capacita',  oltre  che  alla  preparazione
          giuridica  e  al  relativo  grado  di   aggiornamento,   e'
          riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
          tecniche  di  argomentazione  e  di  indagine,   anche   in
          relazione all'esito degli affari nelle  successive  fasi  e
          nei gradi del  procedimento  e  del  giudizio  ovvero  alla
          conduzione dell'udienza da parte di  chi  la  dirige  o  la
          presiede,   all'idoneita'   a   utilizzare,   dirigere    e
          controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; 
                    b)   la    laboriosita'    e'    riferita    alla
          produttivita', intesa come numero e qualita'  degli  affari
          trattati in rapporto alla tipologia  degli  uffici  e  alla
          loro condizione organizzativa e strutturale,  ai  tempi  di
          smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita'  di
          collaborazione  svolta  all'interno  dell'ufficio,   tenuto
          anche conto degli standard di  rendimento  individuati  dal
          Consiglio superiore della magistratura, in  relazione  agli
          specifici settori di attivita' e alle specializzazioni; 
                    c) la  diligenza  e'  riferita  all'assiduita'  e
          puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e  nei
          giorni stabiliti;  e'  riferita  inoltre  al  rispetto  dei
          termini per la redazione, il deposito  di  provvedimenti  o
          comunque  per  il  compimento  di  attivita'   giudiziarie,
          nonche'  alla   partecipazione   alle   riunioni   previste
          dall'ordinamento   giudiziario   per   la   discussione   e
          l'approfondimento delle  innovazioni  legislative,  nonche'
          per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; 
                    d) l'impegno e' riferito alla disponibilita'  per
          sostituzioni di magistrati  assenti  e  alla  frequenza  di
          corsi di aggiornamento organizzati dalla  Scuola  superiore
          della magistratura; nella valutazione dell'impegno  rileva,
          inoltre, la collaborazione alla soluzione dei  problemi  di
          tipo organizzativo e giuridico. 
                  3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, disciplina con propria delibera  gli
          elementi  in  base  ai  quali  devono  essere  espresse  le
          valutazioni  dei  consigli  giudiziari,  i  parametri   per
          consentire    l'omogeneita'    delle    valutazioni,     la
          documentazione che i capi degli uffici  devono  trasmettere
          ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
          anno. In particolare disciplina: 
                    a) i modi di raccolta della documentazione  e  di
          individuazione a campione dei provvedimenti e  dei  verbali
          delle udienze di cui al comma 4, ferma restando  l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
                    b)  i  dati  statistici  da  raccogliere  per  le
          valutazioni di professionalita'; 
                    c) i moduli di redazione dei pareri dei  consigli
          giudiziari per la raccolta  degli  stessi  secondo  criteri
          uniformi; 
                    d) gli indicatori  oggettivi  per  l'acquisizione
          degli  elementi  di  cui  al  comma  2;  per   l'attitudine
          direttiva  gli  indicatori  da  prendere  in   esame   sono
          individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; 
                    e) l'individuazione per  ciascuna  delle  diverse
          funzioni svolte dai magistrati, tenuto  conto  anche  della
          specializzazione,  di  standard  medi  di  definizione  dei
          procedimenti,  ivi  compresi  gli   incarichi   di   natura
          obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
          sia  quantitativi  sia  qualitativi,  in   relazione   alla
          tipologia   dell'ufficio,   all'ambito    territoriale    e
          all'eventuale specializzazione. 
                  4. Alla scadenza  del  periodo  di  valutazione  il
          consiglio giudiziario acquisisce e valuta: 
                    a)  le   informazioni   disponibili   presso   il
          Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della
          giustizia anche per quanto attiene agli  eventuali  rilievi
          di  natura  contabile  e   disciplinare,   ferma   restando
          l'autonoma  possibilita'  di  ogni  membro  del   consiglio
          giudiziario di accedere a tutti gli  atti  che  si  trovino
          nella   fase   pubblica   del   processo   per    valutarne
          l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; 
                    b) la relazione del magistrato sul lavoro  svolto
          e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di
          atti  e  provvedimenti  che  il   magistrato   ritiene   di
          sottoporre ad esame; 
                    c)  le  statistiche  del  lavoro  svolto   e   la
          comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo
          ufficio; 
                    d)  gli  atti  e  i  provvedimenti  redatti   dal
          magistrato  e  i  verbali  delle  udienze  alle  quali   il
          magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla  base
          di criteri oggettivi stabiliti al termine di  ciascun  anno
          con i  provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  se  non  gia'
          acquisiti; 
                    e) gli incarichi  giudiziari  ed  extragiudiziari
          con l'indicazione  dell'impegno  concreto  che  gli  stessi
          hanno comportato; 
                    f) il rapporto e le segnalazioni provenienti  dai
          capi degli  uffici,  i  quali  devono  tenere  conto  delle
          situazioni specifiche rappresentate da  terzi,  nonche'  le
          segnalazioni  pervenute  dal  consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati, sempre  che  si  riferiscano  a  fatti  specifici
          incidenti sulla professionalita', con particolare  riguardo
          alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio
          non indipendente della  funzione  e  ai  comportamenti  che
          denotino evidente mancanza di equilibrio o di  preparazione
          giuridica.  Il  rapporto  del  capo   dell'ufficio   e   le
          segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati  sono
          trasmessi al consiglio  giudiziario  dal  presidente  della
          corte di appello  o  dal  procuratore  generale  presso  la
          medesima corte, titolari del poteredovere di  sorveglianza,
          con le loro eventuali  considerazioni  e  quindi  trasmessi
          obbligatoriamente    al    Consiglio    superiore     della
          magistratura. 
                  5.   Il   consiglio   giudiziario   puo'   assumere
          informazioni  su  fatti   specifici   segnalati   da   suoi
          componenti o dai dirigenti  degli  uffici  o  dai  consigli
          dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva  comunicazione
          dell'esito all'interessato, che ha diritto ad  avere  copia
          degli atti, e puo' procedere alla  sua  audizione,  che  e'
          sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 
                  6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi  4
          e 5, il consiglio giudiziario formula  un  parere  motivato
          che trasmette al  Consiglio  superiore  della  magistratura
          unitamente  alla  documentazione   e   ai   verbali   delle
          audizioni. 
                  7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica
          del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al
          Consiglio   superiore   della   magistratura   le   proprie
          osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 
                  8.  Il  Consiglio  superiore   della   magistratura
          procede alla valutazione di professionalita' sulla base del
          parere espresso dal consiglio giudiziario e della  relativa
          documentazione, nonche'  sulla  base  dei  risultati  delle
          ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
          di conoscenza. 
                  9. Il giudizio di  professionalita'  e'  "positivo"
          quando la valutazione risulta sufficiente  in  relazione  a
          ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo"
          quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a  uno
          o piu' dei medesimi  parametri;  e'  "negativo"  quando  la
          valutazione evidenzia carenze gravi in relazione  a  due  o
          piu' dei suddetti parametri o il perdurare  di  carenze  in
          uno  o  piu'  dei  parametri  richiamati  quando   l'ultimo
          giudizio sia stato "non positivo". 
                  10. Se il giudizio e' "non positivo", il  Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita' dopo un anno, acquisendo un  nuovo  parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico o l'aumento periodico di  stipendio  sono  dovuti
          solo a decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se  il  nuovo
          giudizio e' "positivo".  Nel  corso  dell'anno  antecedente
          alla nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato  lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari. 
                  11. Se il giudizio e' "negativo", il magistrato  e'
          sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo  un
          biennio. Il Consiglio  superiore  della  magistratura  puo'
          disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
          riqualificazione professionale in rapporto alle  specifiche
          carenze  di  professionalita'   riscontrate;   puo'   anche
          assegnare  il  magistrato,  previa  sua  audizione,  a  una
          diversa funzione nella medesima  sede  o  escluderlo,  fino
          alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
          a  incarichi  direttivi  o  semidirettivi  o   a   funzioni
          specifiche. Nel corso del biennio  antecedente  alla  nuova
          valutazione non puo' essere autorizzato lo  svolgimento  di
          incarichi extragiudiziari. 
                  12. La valutazione negativa comporta la perdita del
          diritto all'aumento periodico di stipendio per un  biennio.
          Il nuovo trattamento economico eventualmente  spettante  e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio. 
                  13. Se il Consiglio superiore  della  magistratura,
          previa  audizione  del  magistrato,  esprime   un   secondo
          giudizio negativo, il magistrato stesso e'  dispensato  dal
          servizio. 
                  14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7,  11  e
          13 il magistrato deve essere informato  della  facolta'  di
          prendere visione degli atti del procedimento e di  estrarne
          copia. Tra l'avviso  e  l'audizione  deve  intercorrere  un
          termine non inferiore a sessanta giorni. Il  magistrato  ha
          facolta' di depositare atti e memorie fino a  sette  giorni
          prima dell'audizione e  di  farsi  assistere  da  un  altro
          magistrato nel corso della stessa. Se questi  e'  impedito,
          l'audizione puo' essere differita per una sola volta. 
                  15. La valutazione di professionalita' consiste  in
          un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge
          24 marzo  1958,  n.  195,  dal  Consiglio  superiore  della
          magistratura con  provvedimento  motivato  e  trasmesso  al
          Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
          giudizio  di  professionalita',  inserito   nel   fascicolo
          personale,  e'  valutato  ai  fini  dei  tramutamenti,  del
          conferimento di funzioni, comprese quelle di  legittimita',
          del conferimento  di  incarichi  direttivi  e  ai  fini  di
          qualunque altro atto, provvedimento  o  autorizzazione  per
          incarico extragiudiziario. 
                  16. I parametri contenuti nel comma 2 si  applicano
          anche per la valutazione di professionalita' concernente  i
          magistrati  fuori  ruolo.  Il  giudizio  e'  espresso   dal
          Consiglio superiore della magistratura,  acquisito,  per  i
          magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
          il parere del consiglio di  amministrazione,  composto  dal
          presidente e dai soli membri  che  appartengano  all'ordine
          giudiziario, o il parere del consiglio  giudiziario  presso
          la corte di appello di Roma per tutti gli altri  magistrati
          in posizione di fuori ruolo, compresi  quelli  in  servizio
          all'estero.  Il  parere  e'  espresso  sulla   base   della
          relazione dell'autorita' presso  cui  gli  stessi  svolgono
          servizio, illustrativa dell'attivita'  svolta,  e  di  ogni
          altra  documentazione  che  l'interessato   ritiene   utile
          produrre, purche' attinente  alla  professionalita'  ,  che
          dimostri l'attivita' in concreto svolta. 
                  17. Allo svolgimento delle attivita'  previste  dal
          presente articolo si fa fronte con le risorse di  personale
          e strumentali disponibili. 
                  Omissis.».