Art. 13 
 
Procedimenti  disciplinari  nei  confronti  dei  procuratori  europei
  delegati per motivi connessi  alle  responsabilita'  derivanti  dal
  regolamento. 
 
  1. Quando  e'  fondato  su  motivi  connessi  alle  responsabilita'
derivanti dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti
del magistrato nominato  procuratore  europeo  delegato  puo'  essere
iniziato solo dopo aver acquisito il consenso  del  procuratore  capo
europeo. 
  2. Il procuratore generale presso la Corte di  cassazione  richiede
al procuratore capo europeo di esprimere il  consenso  ai  sensi  del
comma 1 una volta ricevuta la  richiesta  di  indagini  dal  Ministro
della giustizia o prima di effettuare la comunicazione  al  Consiglio
superiore della magistratura prevista dall'articolo 14, comma 3,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 
  3.  In  caso  di  diniego  del   consenso,   assunta   ogni   utile
informazione, il procuratore generale presso la Corte  di  cassazione
o, quando abbia richiesto di  promuovere  l'azione  disciplinare,  il
Ministro della giustizia possono  richiedere  nei  successivi  trenta
giorni al collegio della Procura europea di riesaminare la questione. 
  4. La  richiesta  del  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione sospende il decorso dei termini previsti dall'articolo 15,
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio  2006,  n.  109,
sino al momento in cui perviene notizia  del  consenso  espresso  dal
procuratore capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal comma 3,  della
decisione  favorevole  del  collegio  della  Procura   europea.   Nei
rimanenti casi, i termini riprendono  a  decorrere  a  seguito  della
cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, di  cui  il
Consiglio superiore della  magistratura  informa  tempestivamente  il
procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini dell'avvio
del procedimento disciplinare. 
  5. L'azione  disciplinare  non  puo'  comunque  essere  iniziata  o
proseguita quando la sussistenza dei  fatti  oggetto  di  addebito  o
della responsabilita' del magistrato e' stata  esclusa  dal  collegio
della Procura europea con decisione irrevocabile. 
  6. Quando i fatti  contestati  nell'addebito  disciplinare,  ovvero
altre  circostanze  comunque  rilevanti  ai  fini  del   procedimento
disciplinare, hanno formato oggetto di procedimento  disciplinare  da
parte del collegio della Procura  europea,  il  procuratore  generale
presso la Corte  di  cassazione  richiede  alla  Procura  europea  la
trasmissione degli atti pertinenti. 
  7. La documentazione di cui al  comma  6  e'  utilizzabile  per  le
determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione disciplinare e  nel
giudizio disciplinare. La rinnovazione dell'esame  dei  testimoni  e'
ammessa solo su fatti o circostanze diversi da quelli  oggetto  delle
precedenti dichiarazioni o  se  ritenuta  necessaria  sulla  base  di
specifiche esigenze. 
  8. In caso di condanna, nella commisurazione delle sanzioni di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettere  c),  d)  ed  e),  del   decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si tiene conto di  quella  gia'
eventualmente irrogata dal collegio  della  Procura  europea  per  il
medesimo fatto. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo degli  articoli  5,  14  e  15  del  decreto
          legislativo 23 febbraio  2006,  n.  109  (Disciplina  degli
          illeciti  disciplinari  dei  magistrati,   delle   relative
          sanzioni e della  procedura  per  la  loro  applicabilita',
          nonche'   modifica   della   disciplina    in    tema    di
          incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento  di
          ufficio dei magistrati,  a  norma  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera f), della L. 25 luglio 2005,  n.  150),  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  21  marzo  2006,  n.  67,  cosi'
          recita: 
                «Art. 5 (Sanzioni). - 1. Il magistrato  che  viola  i
          suoi   doveri   e'   soggetto   alle   seguenti    sanzioni
          disciplinari: 
                  a) l'ammonimento; 
                  b) la censura; 
                  c) la perdita dell'anzianita'; 
                  d)  l'incapacita'  temporanea   a   esercitare   un
          incarico direttivo o semidirettivo; 
                  e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a  due
          anni; 
                  f) la rimozione. 
                2.  Quando  per  il   concorso   di   piu'   illeciti
          disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni  di  diversa
          gravita', si applica la sanzione prevista per  l'infrazione
          piu' grave; quando piu' illeciti disciplinari, commessi  in
          concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si
          applica la sanzione immediatamente piu' grave.  Nell'uno  e
          nell'altro caso puo' essere  applicata  anche  la  sanzione
          meno grave se compatibile.». 
                «Art. 14 (Titolarita' dell'azione disciplinare). - 1.
          L'azione  disciplinare  e'  promossa  dal  Ministro   della
          giustizia e dal Procuratore generale  presso  la  Corte  di
          cassazione. 
                2.  Il  Ministro  della  giustizia  ha  facolta'   di
          promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione
          disciplinare mediante richiesta di indagini al  Procuratore
          generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa  il
          Ministro da' comunicazione  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura, con indicazione  sommaria  dei  fatti  per  i
          quali si procede. 
                3.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte   di
          cassazione   ha   l'obbligo    di    esercitare    l'azione
          disciplinare,  dandone  comunicazione  al  Ministro   della
          giustizia e al Consiglio superiore della magistratura,  con
          indicazione sommaria dei fatti per i quali si  procede.  Il
          Ministro  della  giustizia,   se   ritiene   che   l'azione
          disciplinare deve essere  estesa  ad  altri  fatti,  ne  fa
          richiesta,  nel  corso  delle  indagini,   al   Procuratore
          generale. 
                4.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  i
          consigli  giudiziari  e  i  dirigenti  degli  uffici  hanno
          l'obbligo di comunicare al Ministro della  giustizia  e  al
          Procuratore generale presso la  Corte  di  cassazione  ogni
          fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti
          di sezione e i presidenti di collegio nonche' i procuratori
          aggiunti debbono comunicare ai  dirigenti  degli  uffici  i
          fatti concernenti l'attivita' dei magistrati della  sezione
          o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto  il
          profilo disciplinare. 
                5.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte   di
          cassazione puo' contestare  fatti  nuovi  nel  corso  delle
          indagini, anche se l'azione e' stata promossa dal  Ministro
          della giustizia, salva la facolta' del Ministro di  cui  al
          comma 3, ultimo periodo.». 
                «Art. 15 (Termini  dell'azione  disciplinare).  -  1.
          L'azione disciplinare  e'  promossa  entro  un  anno  dalla
          notizia del fatto,  della  quale  il  Procuratore  generale
          presso la Corte  di  cassazione  ha  conoscenza  a  seguito
          dell'espletamento di sommarie  indagini  preliminari  o  di
          denuncia circostanziata  o  di  segnalazione  del  Ministro
          della  giustizia.  La  denuncia  e'  circostanziata  quando
          contiene tutti gli elementi costitutivi di una  fattispecie
          disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia  non
          costituisce notizia di rilievo disciplinare. 
                1-bis. Non puo'  comunque  essere  promossa  l'azione
          disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto. 
                2. Entro due anni  dall'inizio  del  procedimento  il
          Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive
          di cui all'articolo 17, commi 2 e 6; entro due  anni  dalla
          richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio  superiore
          della magistratura, nella composizione di cui  all'articolo
          4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia. 
                3. La richiesta  di  indagini  rivolta  dal  Ministro
          della giustizia al Procuratore generale o la  comunicazione
          da  quest'ultimo  data   al   Consiglio   superiore   della
          magistratura  ai   sensi   dell'articolo   14,   comma   3,
          determinano,   a   tutti   gli   effetti,   l'inizio    del
          procedimento. 
                4. Dell'inizio  del  procedimento  deve  essere  data
          comunicazione,  entro  trenta  giorni,  all'incolpato,  con
          l'indicazione del fatto  che  gli  viene  addebitato.  Deve
          procedersi  ad  analoga  comunicazione  per  le   ulteriori
          contestazioni di cui all'articolo 14, comma 5.  L'incolpato
          puo'  farsi  assistere  da  altro  magistrato,   anche   in
          quiescenza,  o  da  un  avvocato,  designati  in  qualunque
          momento dopo la comunicazione  dell'addebito,  nonche',  se
          del caso, da un consulente tecnico. 
                5.  Gli  atti  di  indagine   non   preceduti   dalla
          comunicazione  all'incolpato  o  da  avviso  al  difensore,
          quando e' previsto, se gia' designato, sono  nulli,  ma  la
          nullita' non  puo'  essere  piu'  rilevata  quando  non  e'
          dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di
          dieci giorni dalla  data  in  cui  l'interessato  ha  avuto
          conoscenza del contenuto di tali atti o,  in  mancanza,  da
          quella  della  comunicazione  del  decreto  che  fissa   la
          discussione orale davanti  alla  sezione  disciplinare  del
          Consiglio superiore della magistratura. 
                6. Se la  sentenza  della  sezione  disciplinare  del
          Consiglio superiore  della  magistratura  e'  annullata  in
          tutto o in parte a seguito del ricorso per  cassazione,  il
          termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio  e'  di  un
          anno e decorre dalla data in  cui  vengono  restituiti  gli
          atti del procedimento dalla Corte di cassazione. 
                7. Se i termini non sono osservati,  il  procedimento
          disciplinare  si  estingue,  sempre  che   l'incolpato   vi
          consenta. 
                8. Il corso dei termini, compreso quello  di  cui  al
          comma 1-bis, e' sospeso: 
                  a) se per il medesimo  fatto  e'  stata  esercitata
          l'azione penale, ovvero il magistrato e' stato arrestato  o
          fermato  o  si  trova  in  stato  di  custodia   cautelare,
          riprendendo a decorrere dalla  data  in  cui  non  e'  piu'
          soggetta  ad  impugnazione  la  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la  sentenza  o
          il decreto penale di condanna; 
                  b) se durante il  procedimento  disciplinare  viene
          sollevata   questione   di   legittimita'   costituzionale,
          riprendendo a decorrere dal giorno in cui e' pubblicata  la
          decisione della Corte costituzionale; 
                  c) se l'incolpato e'  sottoposto  a  perizia  o  ad
          accertamenti  specialistici,   e   per   tutto   il   tempo
          necessario; 
                  d) se il procedimento disciplinare  e'  rinviato  a
          richiesta  dell'incolpato  o  del  suo  difensore   o   per
          impedimento dell'incolpato o del suo difensore; 
                  d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettere g) ed h), all'accertamento  del  fatto  costituente
          illecito  disciplinare  e'  pregiudiziale  l'esito  di   un
          procedimento civile, penale o amministrativo; 
                  d-ter) se il procedimento e' sospeso a  seguito  di
          provvedimento a norma dell'articolo 16.».