Art. 14 
 
           Comunicazione e iscrizione di notizie di reato 
                 di competenza della Procura europea 
 
  1. Le comunicazioni di cui all'articolo 347 del codice di procedura
penale, le denunce, le querele, gli  esposti  e  gli  ulteriori  atti
comunque denominati che hanno ad oggetto reati in relazione ai  quali
la Procura europea potrebbe esercitare la  sua  competenza  ai  sensi
degli articoli 22 e  25,  paragrafi  2  e  3,  del  regolamento  sono
presentati o trasmessi, oltre che al pubblico ministero nazionale, al
procuratore europeo delegato. 
  2. Quando riceve o acquisisce di propria iniziativa notizia di  uno
dei reati di cui al comma 1,  il  pubblico  ministero  provvede  agli
adempimenti previsti dall'articolo 335, primo comma,  del  codice  di
procedura penale, se la Procura europea non  ha  gia'  comunicato  di
esercitare la  sua  competenza  e  risulta  necessario  procedere  al
compimento di atti urgenti o vi e' comunque motivo di ritenere che un
ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito. 
  3. Fuori dai casi previsti  dal  comma  2,  il  pubblico  ministero
dispone l'annotazione della notizia di reato  in  apposito  registro,
tenuto in  forma  automatizzata,  che  il  Ministro  della  giustizia
istituisce con  proprio  decreto  da  adottare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Quando la Procura europea comunica che non intende esercitare la
sua  competenza  e,  in  ogni  caso,  decorsi  trenta  giorni   dalla
annotazione prevista dal  comma  3,  il  pubblico  ministero  procede
immediatamente agli adempimenti previsti dall'articolo 335, comma  1,
del codice di procedura penale. 
  5. Il pubblico ministero informa la Procura europea dell'iscrizione
del procedimento e dell'avvio delle indagini preliminari ai sensi del
comma 2. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo degli articoli  335  e  347  del  codice  di
          procedura penale, cosi' recita: 
                «Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1.  Il
          pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
          registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato
          che gli perviene o che ha acquisito di  propria  iniziativa
          nonche', contestualmente o dal momento in cui  risulta,  il
          nome  della  persona  alla  quale  il   reato   stesso   e'
          attribuito. 
                2. Se nel corso delle indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni. 
                3. Ad esclusione dei casi in cui si procede  per  uno
          dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),
          le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate  alla
          persona alla quale il reato  e'  attribuito,  alla  persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta. 
                3-bis. Se sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere  sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con   decreto
          motivato, il segreto sulle iscrizioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
                3-ter. Senza pregiudizio del  segreto  investigativo,
          decorsi  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione   della
          denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
          puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha  in
          carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». 
                «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato).
          - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
          senza  ritardo,  riferisce  al  pubblico   ministero,   per
          iscritto, gli elementi essenziali del  fatto  e  gli  altri
          elementi sino ad allora raccolti,  indicando  le  fonti  di
          prova e le attivita' compiute,  delle  quali  trasmette  la
          relativa documentazione. 
                2.  Comunica,  inoltre,  quando  e'   possibile,   le
          generalita',  il  domicilio  e  quanto  altro  valga   alla
          identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e  di
          coloro che  siano  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
                2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i  quali
          e' prevista l'assistenza del difensore  della  persona  nei
          cui confronti vengono svolte le indagini, la  comunicazione
          della notizia di reato e' trasmessa  al  piu'  tardi  entro
          quarantotto  ore  dal  compimento   dell'atto,   salve   le
          disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 
                3. Se  si  tratta  di  taluno  dei  delitti  indicati
          nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a  6),
          del presente codice, o di uno dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale,  ovvero
          dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso,  quando
          sussistono  ragioni  di  urgenza,  la  comunicazione  della
          notizia di reato e'  data  immediatamente  anche  in  forma
          orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza  ritardo
          quella scritta  con  le  indicazioni  e  la  documentazione
          previste dai commi 1 e 2. 
                4.  Con  la  comunicazione,  la  polizia  giudiziaria
          indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».