Art. 15 
 
                   Disposizioni in tema di mandato 
                         di arresto europeo 
 
  1. Le procedure di consegna relative a mandati di  arresto  europei
emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate dalla  legge
22 aprile 2005, n. 69. 
  2. Ai fini della procedura passiva di consegna, per  «Stato  membro
di emissione» si intende lo Stato membro dell'Unione europea  in  cui
si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato  di
arresto europeo. 
 
          Note all'art. 15: 
              - La legge 22 aprile  2005,  n.  69  (Disposizioni  per
          conformare  il  diritto  interno  alla   decisione   quadro
          2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
          mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna  tra
          Stati membri), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          aprile 2005, n. 98.