Art. 15 Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo 1. Le procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69. 2. Ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» si intende lo Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto europeo.
Note all'art. 15: - La legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98.