Art. 16 
 
                       Contrasti di competenza 
 
  1. Il  procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione  e'
l'autorita' competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura
europea e una o piu' procure  della  Repubblica  sulla  competenza  a
procedere ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento. 
  2. Ai contrasti di competenza di cui al comma 1  si  applicano,  in
quanto compatibili, gli articoli 54, 54-bis, 54-ter e  54-quater  del
codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il  testo  degli  articoli  54,  54-bis,   54-ter   e
          54-quater del codice di procedura penale, cosi' recita: 
                «Art.   54   (Contrasti   negativi    tra    pubblici
          ministeri).  - 1. Il  pubblico  ministero,  se  durante  le
          indagini preliminari ritiene che il reato  appartenga  alla
          competenza di un giudice diverso da quello presso cui  egli
          esercita le funzioni,  trasmette  immediatamente  gli  atti
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente. 
                2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se
          ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha  trasmessi,
          informa il procuratore generale presso la corte di  appello
          ovvero, qualora  appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
          procuratore generale presso  la  corte  di  cassazione.  Il
          procuratore generale, esaminati gli atti,  determina  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione agli uffici interessati. 
                3. Gli atti di indagine  preliminare  compiuti  prima
          della trasmissione o della designazione indicate nei  commi
          1 e 2  possono  essere  utilizzati  nei  casi  e  nei  modi
          previsti dalla legge. 
                3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano
          in ogni altro  caso  di  contrasto  negativo  fra  pubblici
          ministeri.». 
                «Art.  54-bis  (Contrasti  positivi  tra  uffici  del
          pubblico ministero).  - 1.  Quando  il  pubblico  ministero
          riceve notizia che presso un altro ufficio  sono  in  corso
          indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
          medesimo fatto in relazione al quale egli procede,  informa
          senza ritardo  il  pubblico  ministero  di  questo  ufficio
          richiedendogli  la  trasmissione   degli   atti   a   norma
          dell'articolo 54 comma 1. 
                2.  Il  pubblico  ministero  che   ha   ricevuto   la
          richiesta,  ove  non  ritenga  di   aderire,   informa   il
          procuratore generale presso la  corte  di  appello  ovvero,
          qualora appartenga a un diverso distretto,  il  procuratore
          generale presso la  Corte  di  cassazione.  Il  procuratore
          generale, assunte le necessarie informazioni, determina con
          decreto motivato, secondo le regole  sulla  competenza  del
          giudice,  quale  ufficio  del   pubblico   ministero   deve
          procedere e ne da' comunicazione agli  uffici  interessati.
          All'ufficio   del   pubblico   ministero   designato   sono
          immediatamente trasmessi gli  atti  da  parte  del  diverso
          ufficio. 
                3. Il contrasto  si  intende  risolto  quando,  prima
          della designazione prevista dal comma 2, uno  degli  uffici
          del pubblico ministero  provvede  alla  trasmissione  degli
          atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 
                4. Gli atti  di  indagine  preliminare  compiuti  dai
          diversi  uffici  del  pubblico  ministero   sono   comunque
          utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
                5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in
          ogni  altro  caso  di  contrasto  positivo   tra   pubblici
          ministeri.». 
                «Art. 54-ter (Contrasti  tra  pubblici  ministeri  in
          materia  di  criminalita'  organizzata).  - 1.  Quando   il
          contrasto previsto dagli articoli  54  e  54-bis,  riguarda
          taluno dei reati indicati nell'articolo 51, commi  3-bis  e
          3-quater, se la decisione spetta  al  procuratore  generale
          presso la Corte di cassazione, questi provvede  sentito  il
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta
          al procuratore generale presso la corte di appello,  questi
          informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
          dei provvedimenti adottati.». 
                «Art. 54-quater (Richiesta di trasmissione degli atti
          a  un  diverso  pubblico  Ministero)  .  -  1.  La  persona
          sottoposta  alle  indagini   che   abbia   conoscenza   del
          procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369
          e la persona offesa dal  reato  che  abbia  conoscenza  del
          procedimento  ai  sensi  dell'articolo   369,   nonche'   i
          rispettivi difensori, se ritengono che il reato  appartenga
          alla competenza di un giudice diverso da quello  presso  il
          quale il pubblico ministero che  procede  esercita  le  sue
          funzioni, possono chiedere la trasmissione  degli  atti  al
          pubblico ministero presso il giudice competente enunciando,
          a pena di inammissibilita', le  ragioni  a  sostegno  della
          indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 
                2.  La  richiesta  deve   essere   depositata   nella
          segreteria  del  pubblico   ministero   che   procede   con
          l'indicazione del giudice ritenuto competente. 
                3. Il pubblico ministero decide  entro  dieci  giorni
          dalla presentazione della  richiesta  e,  ove  la  accolga,
          trasmette  gli  atti  del  procedimento   all'ufficio   del
          pubblico ministero presso il  giudice  competente,  dandone
          comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso,
          il richiedente,  entro  i  successivi  dieci  giorni,  puo'
          chiedere al procuratore generale presso la corte di appello
          o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad  un
          diverso distretto, al procuratore generale presso la  Corte
          di cassazione, di determinare quale  ufficio  del  pubblico
          ministero deve procedere. Il procuratore generale,  assunte
          le necessarie informazioni, provvede  alla  determinazione,
          entro  venti  giorni  dal  deposito  della  richiesta,  con
          decreto motivato dandone comunicazione alle parti  ed  agli
          uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei
          reati  indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis  e  comma
          3-quater, il procuratore generale  provvede  osservando  le
          disposizioni dell'articolo 54-ter. 
                4. La richiesta non puo' essere riproposta a pena  di
          inammissibilita' salvo che sia  basata  su  fatti  nuovi  e
          diversi. 
                5. Gli atti di indagine  preliminare  compiuti  prima
          della trasmissione degli atti  o  della  comunicazione  del
          decreto di cui al comma 3  possono  essere  utilizzati  nei
          casi e nei modi previsti dalla legge.».