Art. 18 
 
                  Autorita' giudiziarie competenti 
           ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento 
 
  1. Nei  casi  previsti  dagli  articoli  25,  paragrafo  4,  e  34,
paragrafi  5  e  6,  del  regolamento,  autorita'  competente  e'  il
procuratore generale presso la Corte di cassazione. 
  2. Il procuratore generale presso la corte  di  cassazione  da'  in
ogni  caso  comunicazione   al   Ministro   della   giustizia   delle
determinazioni assunte.