Art. 19 Assunzione di procedimenti della Procura europea 1. Quando, in conseguenza delle determinazioni assunte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 18, sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 746-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del codice di procedura penale. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i procedimenti di indagine sono trasferiti nello Stato in forza di provvedimenti assunti dalle camere permanenti della Procura europea ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 746-ter del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 746 (Effetti sull'esecuzione nello Stato). - 1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima. 2. La pena non puo' piu' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa e' stata interamente espiata.».