Art. 19 
 
                     Assunzione di procedimenti 
                        della Procura europea 
 
  1.  Quando,  in  conseguenza  delle  determinazioni   assunte   dal
procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione   ai   sensi
dell'articolo 18, sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a
indagini condotte da procuratori  europei  delegati  di  altri  Stati
membri, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  746-ter,
commi 3, 4, 5, 6 e 7, del codice di procedura penale. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in  cui  i
procedimenti di indagine sono trasferiti  nello  Stato  in  forza  di
provvedimenti assunti dalle camere permanenti della  Procura  europea
ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo dell'art. 746-ter del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
                «Art. 746 (Effetti sull'esecuzione nello Stato). - 1.
          L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal  momento
          in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto  e  per
          tutta la durata della medesima. 
                2. La pena non puo' piu' essere eseguita nello  Stato
          quando, secondo le leggi dello  Stato  richiesto,  essa  e'
          stata interamente espiata.».