Art. 2 
 
Autorita' competente e procedimento per la designazione dei candidati
                 all'incarico di procuratore europeo 
 
  1.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  e'   l'autorita'
competente  alla  designazione  dei  tre  candidati  all'incarico  di
procuratore europeo ai fini  della  nomina  da  parte  del  Consiglio
dell'Unione europea, ai sensi  dell'articolo  16,  paragrafo  1,  del
regolamento. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio  superiore  della  magistratura  determina  con
propria delibera i criteri e la procedura per  la  valutazione  delle
dichiarazioni di disponibilita' e la designazione dei candidati,  nel
rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti  dall'articolo  16
del regolamento e dal presente decreto. 
  3. Possono candidarsi  per  l'incarico  di  procuratore  europeo  i
magistrati,  anche  se  collocati  fuori  dal  ruolo  organico  della
magistratura o in aspettativa, i quali  alla  data  di  presentazione
della dichiarazione di disponibilita'  alla  designazione  non  hanno
compiuto il cinquantanovesimo anno di eta' e hanno conseguito  almeno
la quarta valutazione di professionalita'. 
  4. I candidati allegano alla dichiarazione di  disponibilita'  ogni
elemento ritenuto utile a dimostrare una  conoscenza  adeguata  della
lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 2,  del  regolamento,  il  possesso  dei
requisiti richiesti dall'articolo 16 del regolamento e dalla delibera
del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2. 
  5. Le dichiarazioni di disponibilita' sono immediatamente trasmesse
al Ministro della giustizia. 
  6.  Il   Consiglio   superiore   della   magistratura   valuta   le
dichiarazioni di disponibilita' nel rispetto dei criteri di cui  alla
delibera prevista dal comma 2 e, nel termine di trenta  giorni  dalla
scadenza del termine per la loro presentazione, approva con  delibera
motivata una proposta di designazione di tre candidati  idonei  e  la
trasmette al  Ministro  della  giustizia  che,  nei  quindici  giorni
successivi, puo' formulare osservazioni, anche proponendo una diversa
designazione. 
  7. Nei quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni
del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza  del  termine
per la  formulazione  delle  stesse,  il  Consiglio  superiore  della
magistratura designa i tre candidati con  delibera  motivata.  Quando
non accoglie le osservazioni formulate dal Ministro  della  giustizia
ai sensi del  comma  6,  la  delibera  ne  indica  specificamente  le
ragioni.  Il  Ministro  della  giustizia   procede   alla   immediata
comunicazione dei nominativi dei candidati al  Consiglio  dell'Unione
europea.