Art. 20 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  fatta  eccezione  per
l'articolo 4, non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   ai
relativi adempimenti nell'ambito delle risorse  umane  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 533.848 annui
a  decorrere  dall'anno  2021,   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma  10,  della
legge 4 ottobre 2019, n. 117. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'art. 4 della legge 4 ottobre  2019,
          n. 117, si veda nelle note alle premesse.