Art. 3 
 
          Collocamento fuori ruolo e trattamento economico 
                       del procuratore europeo 
 
  1. Il magistrato nominato  al  posto  di  procuratore  europeo  dal
Consiglio dell'Unione europea e' collocato fuori del  ruolo  organico
della magistratura, fermo restando quanto disposto dall'articolo  58,
secondo comma, del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3.  Il  periodo  di
collocamento  fuori  ruolo  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di
procuratore europeo non e' computato nel  termine  decennale  di  cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
160, e all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  2. Dalla data di decorrenza degli effetti economici  del  contratto
di assunzione sottoscritto con  la  Procura  europea  dal  magistrato
nominato procuratore europeo, cessa il trattamento economico  erogato
dal Ministero della giustizia a suo favore. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  58  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   25
          gennaio 1957, n. 22, S.O., cosi' recita: 
                «Art.  58  (Presupposti   e   procedimento).   -   Il
          collocamento  fuori  ruolo  puo'  essere  disposto  per  il
          disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
          attinenti  agli  interessi  dell'amministrazione   che   lo
          dispone e  che  non  rientrino  nei  compiti  istituzionali
          dell'amministrazione stessa. 
                L'impiegato collocato fuori ruolo  non  occupa  posto
          nella qualifica del ruolo organico  cui  appartiene;  nella
          qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
          posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. 
                Al collocamento fuori ruolo si provvede  con  decreto
          dei ministri competenti di concerto con il ministro per  il
          Tesoro, sentito l'impiegato. 
                Al  collocamento  fuori  ruolo   dell'impiegato   con
          qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
          conformita' al quarto comma dell'articolo 56. 
                I  casi  nei  quali  gli  impiegati  possono   essere
          collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.». 
              - Il testo  dell'art.  50  del  decreto  legislativo  5
          aprile 2006,  n.  160  (Nuova  disciplina  dell'accesso  in
          magistratura, nonche' in materia di progressione  economica
          e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1,
          lettera a), della L. 25 luglio 2005,  n.  150),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2006, n. 99, S.O., cosi'
          recita: 
                «Art. 50 (Ricollocamento in ruolo).  - 1. Il  periodo
          trascorso dal magistrato fuori  dal  ruolo  organico  della
          magistratura  e'  equiparato  all'esercizio  delle   ultime
          funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento  in  ruolo,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e
          nelle  medesime  funzioni,  ovvero,  nel  caso  di  cessato
          esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria,  salvo
          che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte
          di cassazione o la Procura  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione   o   la   Direzione   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo, in una sede diversa  vacante,  appartenente
          ad un distretto sito in una regione diversa  da  quella  in
          cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede  di
          provenienza nonche' in una regione  diversa  da  quella  in
          cui, in tutto o in parte e'  ubicato  il  territorio  della
          circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto. 
                2. Il collocamento fuori ruolo non puo'  superare  il
          periodo massimo complessivo di dieci anni,  con  esclusione
          del periodo di aspettativa per mandato  parlamentare  o  di
          mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto
          periodo massimo non e'  computato  quello  trascorso  fuori
          ruolo antecedentemente all'entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
                3. In ogni caso  i  magistrati  collocati  fuori  dal
          ruolo organico in quanto componenti elettivi del  Consiglio
          superiore   della   magistratura   ovvero    per    mandato
          parlamentare non possono partecipare ai  concorsi  previsti
          dal presente decreto. 
                4. Resta fermo  quanto  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo  30  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  16  settembre  1958,  n.  916,   e   successive
          modificazioni. 
                5. Il ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati  che
          risultano fuori ruolo alla data di  acquisto  di  efficacia
          del primo dei decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
          della delega di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),
          della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene: 
                  a) per i  magistrati  in  aspettativa  per  mandato
          elettorale, secondo le modalita' di cui al comma 1, seconda
          parte, e con assegnazione di  sede  per  concorso  virtuale
          nell'ambito dei posti vacanti all'atto  del  ricollocamento
          in ruolo; 
                  b)   per   i   magistrati   che,    all'atto    del
          ricollocamento in ruolo, non hanno  compiuto  tre  anni  di
          permanenza fuori ruolo, con le modalita' di cui al comma 1,
          prima parte e, qualora  la  sede  di  provenienza  non  sia
          vacante,  con  assegnazione  di  altra  sede  per  concorso
          virtuale  nell'ambito  dei  posti  vacanti   all'atto   del
          ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato; 
                  c)   per   i   magistrati   che,    all'atto    del
          ricollocamento in ruolo, hanno compiuto piu' di tre anni di
          permanenza  fuori  ruolo,   con   le   modalita'   previste
          dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001,  n.
          48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione alla
          sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta,
          con  assegnazione  di  altra  sede  per  concorso  virtuale
          nell'ambito dei posti vacanti all'atto  del  ricollocamento
          in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          del bilancio dello Stato. Non si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 15, comma 3. 
                6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli  45
          e 46 e dal comma 1, nonche', in via transitoria, dal  comma
          5, non e' consentito il tramutamento di sede  per  concorso
          virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate  ragioni  di
          salute  o  di  sicurezza.  In  quest'ultimo  caso  non   e'
          consentito  il  successivo  tramutamento   alla   sede   di
          provenienza prima che siano decorsi cinque anni.». 
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  68,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica  amministrazione),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, cosi' recita: 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili   e   militari,   gli
          avvocati e  procuratori  dello  Stato  non  possono  essere
          collocati in posizione di fuori ruolo  per  un  tempo  che,
          nell'arco del loro servizio, superi complessivamente  dieci
          anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
          comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
          posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 
                (Omissis).».