Art. 4 
 
           Autorita' competente ai sensi dell'articolo 13, 
                    paragrafo 2, del regolamento 
 
  1.  Il  Ministro  della  giustizia  e'  l'autorita'  competente   a
concludere  con  il  procuratore  capo  europeo  l'accordo   previsto
dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  della  giustizia,
acquisito  ogni  utile  elemento   conoscitivo,   anche   di   natura
statistica, concernente i  reati  attribuiti  alla  competenza  della
Procura europea, il numero delle persone sottoposte alle indagini  ad
essi relative, i tempi  medi  di  definizione,  la  dislocazione  sul
territorio  nazionale  degli  uffici  di   procura   presso   cui   i
procedimenti sono iscritti e l'eventuale sussistenza  di  profili  di
connessione con fenomeni di  criminalita'  organizzata,  formula  una
proposta motivata relativa al numero e alla distribuzione  funzionale
e territoriale dei  procuratori  europei  delegati  e  la  trasmette,
unitamente  agli  elementi  conoscitivi   acquisiti,   al   Consiglio
superiore della magistratura. 
  3. Il Consiglio superiore della  magistratura  esprime  il  proprio
parere sulla proposta formulata ai sensi del  comma  2  entro  trenta
giorni dalla sua ricezione. Scaduto tale termine, il  Ministro  della
giustizia procede alla negoziazione dell'accordo di cui al comma 1 e,
all'esito, alla adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 1.
Quando  non  accoglie  le  osservazioni  o  la  proposta  alternativa
formulate dal Consiglio superiore  della  magistratura,  il  Ministro
della giustizia ne indica specificamente le  ragioni  nella  proposta
che sottopone al procuratore capo europeo. 
  4. L'accordo concluso con il procuratore capo europeo ai sensi  del
comma 1 e' comunicato senza ritardo dal Ministro della  giustizia  al
Consiglio  superiore  della  magistratura  ed  e'  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per  le
modifiche dell'accordo di cui al comma 1.