Art. 5 
 
Autorita'  competente  e  procedimento  per   la   designazione   dei
                    procuratori europei delegati 
 
  1.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  e'   l'autorita'
competente a designare i procuratori europei delegati ai  fini  della
loro nomina da parte del collegio della  Procura  europea,  ai  sensi
dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio  superiore  della  magistratura  determina  con
propria delibera i criteri e la procedura per  la  valutazione  delle
dichiarazioni di disponibilita' e la designazione dei candidati,  nel
rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti  dall'articolo  17
del regolamento  e  dal  presente  decreto.  Nell'individuazione  dei
criteri di valutazione specifico rilievo e' accordato  all'esperienza
maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati
contro la pubblica  amministrazione  e  in  materia  di  criminalita'
economica e finanziaria, nonche'  alle  sue  competenze  nel  settore
della cooperazione giudiziaria internazionale. 
  3.  Possono  candidarsi  per  l'incarico  di  procuratore   europeo
delegato i magistrati, anche se collocati fuori  dal  ruolo  organico
della  magistratura  o  in  aspettativa,  i  quali   alla   data   di
presentazione della dichiarazione di disponibilita' alla designazione
non  hanno  compiuto  il  cinquantanovesimo  anno  di  eta'  e  hanno
conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. 
  4.  I  magistrati  interessati  presentano  una  dichiarazione   di
disponibilita'  in  relazione  a  una  o  piu'  delle  sedi  indicate
nell'articolo 10, allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare
una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal  collegio
della Procura europea ai sensi dell'articolo 107,  paragrafo  2,  del
regolamento, nonche' il  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti
dall'articolo 17 del  regolamento  e  dalla  delibera  del  Consiglio
superiore della magistratura di cui al comma 2. 
  5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a
ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10,  le  dichiarazioni  di
disponibilita'  pervenute  nel  rispetto   delle   disposizioni   cui
all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del  decreto  legislativo  5  aprile
2006, n. 160, e dei criteri di cui alla delibera prevista  dal  comma
2. Non si applica il termine previsto  dall'articolo  194  del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle  dichiarazioni  di
disponibilita', il Consiglio superiore della magistratura designa con
delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10,
un numero di magistrati idonei corrispondente a quello  indicato  dal
procuratore  capo  europeo  all'esito  della  negoziazione   di   cui
all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento. 
  7. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione
al procuratore capo europeo dei nominativi dei magistrati designati. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, cosi' recita: 
                «Art. 13 (Attribuzione  delle  funzioni  e  passaggio
          dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
          - 1. L'assegnazione di sede, il  passaggio  dalle  funzioni
          giudicanti  a  quelle  requirenti,  il  conferimento  delle
          funzioni  semidirettive  e  direttive  sono  disposti   dal
          Consiglio superiore della  magistratura  con  provvedimento
          motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 
                1-bis.  Il  Consiglio  superiore  della  Magistratura
          provvede  al  conferimento  delle  funzioni   direttive   e
          semidirettive: 
                  a) nel caso di collocamento a riposo  del  titolare
          per raggiunto limite di eta' o di  decorrenza  del  termine
          ottennale previsto dagli articoli  45  e  46  del  presente
          decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio; 
                  b)  negli  altri  casi,  entro   sei   mesi   dalla
          pubblicazione della vacanza. 
                1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui  al
          comma 1-bis, il  presidente  della  Commissione  referente,
          entro  il  termine  di   trenta   giorni,   provvede   alla
          formulazione della proposta. 
                2. 
                3. Il passaggio da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
          requirenti, e  viceversa,  non  e'  consentito  all'interno
          dello stesso distretto, ne' all'interno di altri  distretti
          della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
          distretto  di  corte  di  appello  determinato   ai   sensi
          dell'articolo  11  del  codice  di  procedura   penale   in
          relazione al  distretto  nel  quale  il  magistrato  presta
          servizio all'atto del mutamento di funzioni.  Il  passaggio
          di  cui   al   presente   comma   puo'   essere   richiesto
          dall'interessato, per non piu' di quattro  volte  nell'arco
          dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno  cinque  anni
          di servizio continuativo nella funzione  esercitata  ed  e'
          disposto  a  seguito  di  procedura   concorsuale,   previa
          partecipazione ad un corso di qualificazione professionale,
          e  subordinatamente  ad  un  giudizio  di  idoneita'   allo
          svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal  Consiglio
          superiore della magistratura previo  parere  del  consiglio
          giudiziario. Per tale giudizio di  idoneita'  il  consiglio
          giudiziario deve acquisire le osservazioni  del  presidente
          della corte di appello o del procuratore generale presso la
          medesima  corte  a  seconda  che  il  magistrato   eserciti
          funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
          di appello o  il  procuratore  generale  presso  la  stessa
          corte, oltre agli elementi forniti dal  capo  dell'ufficio,
          possono acquisire anche le osservazioni del presidente  del
          consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare  gli
          elementi di fatto sulla base dei quali  hanno  espresso  la
          valutazione di idoneita'. Per il passaggio  dalle  funzioni
          giudicanti di  legittimita'  alle  funzioni  requirenti  di
          legittimita', e viceversa, le disposizioni  del  secondo  e
          terzo  periodo  si  applicano  sostituendo   al   consiglio
          giudiziario  il  Consiglio   direttivo   della   Corte   di
          cassazione, nonche' sostituendo al presidente  della  corte
          d'appello e al procuratore  generale  presso  la  medesima,
          rispettivamente,  il  primo  presidente  della   Corte   di
          cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 
                4. Ferme restando tutte  le  procedure  previste  dal
          comma  3,  il  solo  divieto  di  passaggio   da   funzioni
          giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa,  all'interno
          dello stesso  distretto,  all'interno  di  altri  distretti
          della stessa regione e con  riferimento  al  capoluogo  del
          distretto  di  corte   d'appello   determinato   ai   sensi
          dell'articolo  11  del  codice  di  procedura   penale   in
          relazione al  distretto  nel  quale  il  magistrato  presta
          servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica
          nel caso in cui il magistrato che  chiede  il  passaggio  a
          funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi  cinque  anni
          funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso
          in cui  il  magistrato  chieda  il  passaggio  da  funzioni
          requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in  un
          ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi  siano  posti
          vacanti, in una sezione che  tratti  esclusivamente  affari
          civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non  puo'
          essere destinato,  neppure  in  qualita'  di  sostituto,  a
          funzioni di natura civile  o  miste  prima  del  successivo
          trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso  il
          magistrato non puo' essere destinato, neppure  in  qualita'
          di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del
          successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In  tutti
          i  predetti  casi  il   tramutamento   di   funzioni   puo'
          realizzarsi soltanto in un diverso circondario  ed  in  una
          diversa provincia rispetto  a  quelli  di  provenienza.  Il
          tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in  un
          diverso distretto rispetto  a  quello  di  provenienza.  La
          destinazione alle funzioni giudicanti civili o  del  lavoro
          del magistrato che  abbia  esercitato  funzioni  requirenti
          deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata
          dal Consiglio superiore della magistratura e  nel  relativo
          provvedimento di trasferimento. 
                5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
          requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di  servizio   e'
          valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte
          dalle valutazioni di professionalita' periodiche. 
                6. Le limitazioni di cui al comma 3 non  operano  per
          il conferimento  delle  funzioni  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 10, commi 15 e 16,  nonche',  limitatamente  a
          quelle relative alla sede di  destinazione,  anche  per  le
          funzioni di legittimita' di cui  ai  commi  6  e  14  dello
          stesso  articolo  10,  che  comportino  il   mutamento   da
          giudicante a requirente e viceversa. 
                7.». 
              - Il testo dell'art. 194 del regio decreto  30  gennaio
          1941, n. 12  (Ordinamento  giudiziario),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28, cosi' recita: 
                «Art. 194 (Tramutamenti). - Il magistrato  destinato,
          per trasferimento o per conferimento di  funzioni,  ad  una
          sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o  assegnato
          ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno  in  cui
          ha  assunto  effettivo  possesso  dell'ufficio,  salvo  che
          ricorrano gravi motivi di salute ovvero  gravi  ragioni  di
          servizio o di famiglia.».