Art. 6 
 
Provvedimenti  conseguenti  alla  nomina  dei   procuratori   europei
                              delegati 
 
  1. Il Consiglio superiore della magistratura destina  i  magistrati
nominati   procuratori   europei   delegati   alle   sedi    indicate
nell'articolo 10, disponendo il trasferimento e,  se  necessario,  il
mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle  disponibilita'
manifestate  in  relazione  alle  sedi  di   tramutamento   e   delle
disposizioni cui  all'articolo  13,  commi  3,  4  e  5  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
  2. Con la delibera  di  trasferimento,  qualora  l'accordo  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  preveda  che  il   magistrato   nominato
procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni  di  pubblico
ministero  nazionale,  il  Consiglio  superiore  della   magistratura
dispone l'esonero parziale dall'attivita'  giudiziaria  ordinaria  in
misura corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni di
pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura  della
Repubblica di assegnazione di cui al comma 1. 
  3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore  europeo  delegato,
il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla  sede
di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero  da
riassorbire con le successive vacanze. In mancanza di una domanda  di
riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento  ad  altra
sede, il magistrato  cessato  dall'incarico  di  procuratore  europeo
delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui  e'  stato
trasferito ai sensi del comma 1, anche in soprannumero da riassorbire
con le successive vacanze. 
  4. Il Consiglio superiore della magistratura richiede, con  cadenza
annuale, alla Procura europea di  comunicare  se  nei  confronti  dei
magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati  avviati
o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi
assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia
adottato la decisione di svolgere  l'indagine  di  persona  ai  sensi
dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento. 
  5. Fermo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 11,  comma  1,
il procuratore europeo delegato informa senza ritardo il  procuratore
generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia: 
    a) quando riceve formale notizia dell'avvio  di  un  procedimento
disciplinare  nei   suoi   confronti   per   motivi   connessi   alle
responsabilita' che gli derivano dal regolamento; 
    b) quando, in un caso assegnatogli, la camera  permanente  assume
una decisione di riassegnazione per i motivi di cui all'articolo  28,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento  o  il  procuratore  europeo
adotta la decisione  di  svolgere  l'indagine  di  persona  ai  sensi
dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  13  del  citato   decreto
          legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  si  veda  nelle  note
          all'art. 5.