Art. 7 
 
Trattamento economico e regime contributivo dei  procuratori  europei
                              delegati 
 
  1. Dalla data di decorrenza degli effetti economici  del  contratto
di assunzione sottoscritto con  la  Procura  europea  dal  magistrato
nominato procuratore europeo delegato, cessa il trattamento economico
erogato a suo favore  dal  Ministero  della  giustizia.  In  caso  di
esonero parziale, il Ministero della giustizia provvede a  rimborsare
alla Procura europea la quota di trattamento economico spettante  per
lo svolgimento dell'ordinaria attivita' di procuratore nazionale. 
  2. In ogni caso, il periodo di servizio prestato nella qualita'  di
procuratore europeo delegato e' computato ai fini della  progressione
economica per anzianita' di servizio e agli effetti  del  trattamento
di quiescenza e di previdenza, da  determinarsi  con  riferimento  al
trattamento economico goduto alla data di assunzione dell'incarico  e
alla progressione di esso per anzianita' di servizio. 
  3. Il versamento dei contributi  previdenziali,  commisurati  sulla
base del trattamento economico individuato ai sensi del comma  2,  e'
integralmente posto a carico del  Ministero  della  giustizia,  fatto
salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta
a  carico  del  magistrato  nominato  procuratore  europeo  delegato,
secondo le aliquote vigenti.