Art. 9 
 
  Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo 
 
  1. In relazione ai procedimenti per i quali la Procura  europea  ha
assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i  procuratori
europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione
del   procedimento,   nell'interesse   della   Procura   europea    e
conformemente  alle  disposizioni  del  regolamento  e  del  presente
decreto, le funzioni e  i  poteri  spettanti  ai  pubblici  ministeri
nazionali. 
  2. Ferme in ogni caso le  regole  ordinarie  sulla  competenza  del
giudice,  i  procuratori  europei  delegati  esercitano  le  funzioni
requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente  dalla
sede di assegnazione. 
  3. I procuratori europei delegati, nell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri di  direzione  attribuiti
ai procuratori della Repubblica dall'articolo 70 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e dagli articoli 1, 2,  3  e  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,  ne'  all'attivita'  di
vigilanza  del  procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello
prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.
106. Non si applicano gli articoli  53,  371-bis,  372,  412,  413  e
421-bis, commi 1, secondo periodo,  e  2,  del  codice  di  procedura
penale. 
  4.  Nel  caso  previsto  dall'articolo   28,   paragrafo   4,   del
regolamento, il procuratore europeo esercita le  funzioni  requirenti
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 70 del  citato  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12, cosi' recita: 
                «Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero). -  1.
          Le funzioni del  pubblico  ministero  sono  esercitate  dal
          procuratore generale presso la  corte  di  cassazione,  dai
          procuratori generali della Repubblica presso  le  corti  di
          appello,  dai  procuratori  della   Repubblica   presso   i
          tribunali  per  i  minorenni  e   dai   procuratori   della
          Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici  delle
          procure  della  Repubblica  presso  i  tribunali   ordinari
          possono essere istituiti posti di procuratore  aggiunto  in
          numero non superiore a quello risultante dalla  proporzione
          di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti
          all'ufficio. Negli uffici delle  procure  della  Repubblica
          presso il tribunale del capoluogo del distretto puo' essere
          comunque istituito un posto  di  procuratore  aggiunto  per
          specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento  dei  compiti
          della direzione distrettuale antimafia. 
                2. Presso le sezioni distaccate di corte  di  appello
          le  funzioni  del  procuratore  generale  sono   esercitate
          dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59. 
                3. I titolari degli  uffici  del  pubblico  ministero
          dirigono  l'ufficio  cui  sono  preposti,  ne   organizzano
          l'attivita'  ed  esercitano   personalmente   le   funzioni
          attribuite al pubblico ministero dal  codice  di  procedura
          penale e dalle altre  leggi,  quando  non  designino  altri
          magistrati addetti all'ufficio.  Possono  essere  designati
          piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati
          o della complessita' delle indagini o del dibattimento. 
                4. Nel corso  delle  udienze  penali,  il  magistrato
          designato svolge le funzioni  del  pubblico  ministero  con
          piena autonomia e puo'  essere  sostituito  solo  nei  casi
          previsti  dal  codice  di  procedura  penale.  Il  titolare
          dell'ufficio  trasmette  al   Consiglio   superiore   della
          magistratura copia del provvedimento motivato  con  cui  ha
          disposto la sostituzione del magistrato. 
                5. Ogni  magistrato  addetto  ad  una  procura  della
          Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle  sue  funzioni,
          viene  comunque  a  conoscenza   di   fatti   che   possono
          determinare  l'inizio  dell'azione  penale  o  di  indagini
          preliminari,  puo'  segnalarli  per  iscritto  al  titolare
          dell'ufficio. Questi, quando non sussistono  i  presupposti
          per la richiesta di archiviazione e non  intende  procedere
          personalmente, provvede a designare per la trattazione  uno
          o piu' magistrati dell'ufficio. 
                6.  Quando  il  procuratore  nazionale  antimafia   e
          antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di
          appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei
          casi previsti dalla legge,  trasmette  copia  del  relativo
          decreto motivato al Consiglio superiore della  magistratura
          e ai procuratori della Repubblica interessati. 
                6-bis.  Entro  dieci  giorni  dalla   ricezione   del
          provvedimento   di   avocazione,   il   procuratore   della
          Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore
          generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie
          il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo  la
          restituzione degli atti.». 
              - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e  6  del  decreto
          legislativo 20  febbraio  2006,  n.  106  (Disposizioni  in
          materia  di  riorganizzazione  dell'ufficio  del   pubblico
          ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d),  della
          L. 25 luglio  2005,  n.  150),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 marzo 2006, n. 66, cosi' recita: 
                «Art.   1   (Attribuzioni   del   procuratore   della
          Repubblica). - 1. Il procuratore  della  Repubblica,  quale
          preposto all'ufficio del pubblico  ministero,  e'  titolare
          esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi  e  nei
          termini fissati dalla legge. 
                2.  Il  procuratore  della  Repubblica  assicura   il
          corretto,  puntuale  ed  uniforme   esercizio   dell'azione
          penale,   l'osservanza    delle    disposizioni    relative
          all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto  delle
          norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 
                3. Il procuratore della  Repubblica  puo'  designare,
          tra i procuratori aggiunti, il vicario, il  quale  esercita
          le medesime funzioni del procuratore della  Repubblica  per
          il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
          rimasto vacante. 
                4. Il procuratore della Repubblica puo'  delegare  ad
          uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o  piu'
          magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
          di affari, individuati con riguardo  ad  aree  omogenee  di
          procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
          necessitano di uniforme indirizzo. 
                5. Nella designazione di  cui  al  comma  3  e  nella
          attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
          della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
          singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti  ed
          i magistrati dell'ufficio devono  attenersi  nell'esercizio
          delle funzioni vicarie o della delega. 
                6. Il procuratore della Repubblica determina: 
                  a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; 
                  b) i criteri di assegnazione  dei  procedimenti  ai
          procuratori aggiunti  e  ai  magistrati  del  suo  ufficio,
          individuando eventualmente settori di affari  da  assegnare
          ad  un  gruppo  di  magistrati  al  cui  coordinamento  sia
          preposto  un   procuratore   aggiunto   o   un   magistrato
          dell'ufficio; 
                  c) le tipologie di reati per i quali  i  meccanismi
          di  assegnazione   del   procedimento   siano   di   natura
          automatica. 
                7. I  provvedimenti  con  cui  il  procuratore  della
          Repubblica adotta o modifica i criteri di cui  al  comma  6
          devono  essere  trasmessi  al  Consiglio  superiore   della
          magistratura.». 
                «Art. 2 (Titolarita' dell'azione  penale).  -  1.  Il
          procuratore  della  Repubblica,  quale  titolare  esclusivo
          dell'azione penale, la esercita  personalmente  o  mediante
          assegnazione  a  uno  o   piu'   magistrati   dell'ufficio.
          L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu'
          procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di  essi.
          Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis
          dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12. 
                2. Con l'atto di assegnazione per la  trattazione  di
          un  procedimento,  il  procuratore  della  Repubblica  puo'
          stabilire i criteri ai quali il magistrato  deve  attenersi
          nell'esercizio della relativa attivita'. Se  il  magistrato
          non si attiene  ai  principi  e  criteri  definiti  in  via
          generale  o  con  l'assegnazione,  ovvero  insorge  tra  il
          magistrato ed il procuratore della Repubblica un  contrasto
          circa le  modalita'  di  esercizio,  il  procuratore  della
          Repubblica  puo',  con  provvedimento  motivato,   revocare
          l'assegnazione;  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione
          della revoca, il magistrato  puo'  presentare  osservazioni
          scritte al procuratore della Repubblica.». 
                «Art. 3 (Prerogative del procuratore della Repubblica
          in materia di misure cautelari). - 1. Il fermo di indiziato
          di delitto disposto da un  procuratore  aggiunto  o  da  un
          magistrato dell'ufficio deve essere assentito per  iscritto
          dal procuratore della  Repubblica  ovvero  dal  procuratore
          aggiunto o dal magistrato appositamente delegati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 4. 
                2.   L'assenso   scritto   del   procuratore    della
          Repubblica,  ovvero  del   procuratore   aggiunto   o   del
          magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1,
          comma 4, e' necessario anche per  la  richiesta  di  misure
          cautelari personali e per la richiesta di misure  cautelari
          reali. 
                3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con
          apposita direttiva di  carattere  generale,  che  l'assenso
          scritto non sia  necessario  per  le  richieste  di  misure
          cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene  oggetto
          della richiesta ovvero alla  rilevanza  del  fatto  per  il
          quale si procede. 
                4. Le disposizioni del comma 2 non si  applicano  nel
          caso di richiesta di misure  cautelari  personali  o  reali
          formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di
          convalida  dell'arresto  in  flagranza  o  del   fermo   di
          indiziato  ai  sensi  dell'articolo  390  del   codice   di
          procedura  penale,  ovvero  di  convalida   del   sequestro
          preventivo in caso d'urgenza ai  sensi  dell'articolo  321,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale.». 
                «Art. 4  (Impiego  della  polizia  giudiziaria  delle
          risorse finanziarie e tecnologiche). -  1.  Per  assicurare
          l'efficienza dell'attivita'  dell'ufficio,  il  procuratore
          della Repubblica puo' determinare  i  criteri  generali  ai
          quali i magistrati  addetti  all'ufficio  devono  attenersi
          nell'impiego  della  polizia  giudiziaria,  nell'uso  delle
          risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione  delle
          risorse finanziarie delle quali  l'ufficio  puo'  disporre,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          legislativo emanato in attuazione della delega di cui  agli
          articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1,  lettera  s),
          della legge 25 luglio 2005, n. 150. 
                2. Ai fini di cui al comma 1,  il  procuratore  della
          Repubblica puo' definire criteri generali  da  seguire  per
          l'impostazione  delle  indagini  in  relazione  a   settori
          omogenei di procedimenti.». 
                «Art.  6  (Attivita'  di  vigilanza  del  procuratore
          generale presso la corte di appello). - 1.  Il  procuratore
          generale presso la corte di appello, al fine di  verificare
          il  corretto  ed  uniforme  esercizio  dell'azione  penale,
          l'osservanza  delle  disposizioni  relative  all'iscrizione
          delle notizie di reato  ed  il  rispetto  delle  norme  sul
          giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei
          procuratori  della  Repubblica  dei  poteri  di  direzione,
          controllo e  organizzazione  degli  uffici  ai  quali  sono
          preposti, acquisisce dati e  notizie  dalle  procure  della
          Repubblica del distretto ed invia al  procuratore  generale
          presso  la  Corte  di  cassazione  una   relazione   almeno
          annuale.». 
              - Il testo degli articoli 53, 371-bis, 372, 412, 413  e
          421-bis, commi 1, secondo  periodo,  e  2,  del  codice  di
          procedura penale, cosi' recita: 
                «Art.   53   (Autonomia   del   pubblico    ministero
          nell'udienza. Casi di sostituzione). - 1. Nell'udienza,  il
          magistrato del pubblico ministero esercita le sue  funzioni
          con piena autonomia. 
                2. Il capo dell'ufficio  provvede  alla  sostituzione
          del magistrato nei casi di grave impedimento, di  rilevanti
          esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo  36
          comma 1 lettere  a),  b),  d),  e).  Negli  altri  casi  il
          magistrato puo' essere sostituito solo con il suo consenso. 
                3. Quando il capo dell'ufficio omette  di  provvedere
          alla  sostituzione  del  magistrato   nei   casi   previsti
          dall'articolo 36  comma  1  lettere  a),  b),  d),  e),  il
          procuratore generale presso la corte di appello designa per
          l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.». 
                «Art.  371-bis  (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1.  Il
          procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  esercita
          le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i  delitti
          indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
          relazione  ai  procedimenti  di  prevenzione  antimafia   e
          antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i  delitti
          di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
          investigativa  antimafia   e   dei   servizi   centrali   e
          interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e   impartisce
          direttive   intese   a   regolarne   l'impiego    a    fini
          investigativi. In relazione ai procedimenti per  i  delitti
          di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale  altresi'
          dei servizi centrali  e  interprovinciali  delle  forze  di
          polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
          a fini investigativi. 
                2.   Il    procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo esercita funzioni di impulso  nei  confronti
          dei procuratori distrettuali al fine di  rendere  effettivo
          il coordinamento delle attivita' di indagine, di  garantire
          la funzionalita'  dell'impiego  della  polizia  giudiziaria
          nelle  sue  diverse  articolazioni  e  di   assicurare   la
          completezza e tempestivita' delle investigazioni. 
                3. Per lo svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo, in particolare: 
                  a)  d'intesa   con   i   procuratori   distrettuali
          interessati, assicura il collegamento  investigativo  anche
          per  mezzo  dei  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo; 
                  b)  cura,  mediante  applicazioni  temporanee   dei
          magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo e delle procure distrettuali, la  necessaria
          flessibilita'  e  mobilita'  che  soddisfino  specifiche  e
          contingenti esigenze investigative o processuali; 
                  c) ai fini del coordinamento investigativo e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata e ai delitti  di  terrorismo,
          anche internazionale; 
                  d-e) ........................ ; 
                  f)   impartisce   ai    procuratori    distrettuali
          specifiche direttive alle quali attenersi per  prevenire  o
          risolvere contrasti riguardanti  le  modalita'  secondo  le
          quali  realizzare  il   coordinamento   nell'attivita'   di
          indagine; 
                  g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati
          al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
                  h) dispone con  decreto  motivato,  reclamabile  al
          procuratore  generale  presso  la  corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis  e  comma
          3-quater quando non hanno dato esito le  riunioni  disposte
          al fine di promuovere o rendere effettivo il  coordinamento
          e questo non e' stato possibile a causa della: 
                    1)  perdurante  e  ingiustificata  inerzia  nella
          attivita' di indagine; 
                    2)  ingiustificata  e  reiterata  violazione  dei
          doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento
          delle indagini; 
                    3) ......................... 
                    4.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo provvede alla avocazione dopo  aver  assunto
          sul  luogo  le  necessarie  informazioni  personalmente   o
          tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e
          antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi  particolari,
          il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  o  il
          magistrato da  lui  designato  non  puo'  delegare  per  il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero.». 
                «Art.  372  (Avocazione  delle  indagini).  -  1.  Il
          procuratore generale presso la corte di appello dispone con
          decreto motivato, e assunte, quando occorre, le  necessarie
          informazioni,  l'avocazione  delle   indagini   preliminari
          quando: 
                  a)   in   conseguenza   dell'astensione   o   della
          incompatibilita' del magistrato designato non e'  possibile
          provvedere alla sua tempestiva sostituzione; 
                  b) il capo dell'ufficio del pubblico  ministero  ha
          omesso  di  provvedere  alla  tempestiva  sostituzione  del
          magistrato designato per  le  indagini  nei  casi  previsti
          dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). 
                1-bis. Il procuratore generale  presso  la  corte  di
          appello,  assunte  le  necessarie   informazioni,   dispone
          altresi' con decreto motivato l'avocazione  delle  indagini
          preliminari relative ai  delitti  previsti  dagli  articoli
          270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi  in
          cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice
          penale  quando,  trattandosi  di  indagini  collegate,  non
          risulta effettivo il coordinamento delle indagini  previste
          dall'articolo 371  comma  1  e  non  hanno  dato  esito  le
          riunioni per  il  coordinamento  disposte  o  promosse  dal
          procuratore generale anche d'intesa con  altri  procuratori
          generali interessati.». 
                «Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari  per
          mancato esercizio dell'azione penale). - 1. Il  procuratore
          generale  presso  la  corte  di  appello,  se  il  pubblico
          ministero non  esercita  l'azione  penale  o  non  richiede
          l'archiviazione nel  termine  previsto  dall'articolo  407,
          comma 3-bis, dispone, con  decreto  motivato,  l'avocazione
          delle indagini preliminari. Il procuratore generale  svolge
          le indagini preliminari indispensabili  e  formula  le  sue
          richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. 
                2. Il procuratore generale,  puo'  altresi'  disporre
          l'avocazione  a  seguito   della   comunicazione   prevista
          dall'articolo 409 comma 3.». 
                «Art. 413 (Richiesta della  persona  sottoposta  alle
          indagini o della persona offesa dal reato). - 1. La persona
          sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato puo'
          chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a
          norma dell'articolo 412 comma 1. 
                2. Disposta  l'avocazione,  il  procuratore  generale
          svolge le indagini preliminari indispensabili e formula  le
          sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta  proposta
          a norma del comma 1.». 
                «Art. 421-bis  (Ordinanza  per  l'integrazione  delle
          indagini). - 1. Quando non provvede a  norma  del  comma  4
          dell'articolo 421, il giudice, se le  indagini  preliminari
          sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando  il
          termine per il  loro  compimento  e  la  data  della  nuova
          udienza   preliminare.   Del    provvedimento    e'    data
          comunicazione  al  procuratore  generale  presso  la  corte
          d'appello. 
                2. Il procuratore generale presso la corte  d'appello
          puo'  disporre  con  decreto  motivato  l'avocazione  delle
          indagini a seguito della comunicazione prevista  dal  comma
          1. Si  applica,  in  quanto  compatibile,  la  disposizione
          dell'articolo 412, comma 1.».