Art. 2 
 
                   Autorita' nazionale competente 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento,  il  Ministero  dello
sviluppo economico e' designato Autorita'  nazionale  competente,  di
seguito denominata «Autorita'». 
  2. L'Autorita' assicura l'applicazione  effettiva  e  uniforme  del
regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni  previste
dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.