Art. 5 
 
                          Controlli ex post 
 
  1. Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo  11  del
regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di  applicazione
del  medesimo  regolamento,  ivi   compresi   gli   importatori   che
partecipano  ai  regimi  per  l'esercizio  del  dovere  di  diligenza
riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie  e
raffinerie  responsabili  globali,  che  figurano  nell'elenco  della
Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento. 
  2.  L'Autorita',  acquisito  il  parere   del   Comitato   di   cui
all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post,
sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un  approccio
basato sul rischio. 
  3. Tutti gli importatori che rientrano nel  campo  di  applicazione
del regolamento, il cui  volume  di  importazione  annuo  e'  pari  o
superiore  al  volume  annuo  di  cui  all'allegato  I  del  medesimo
regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con
priorita' nei confronti degli importatori con i piu' alti livelli  di
volumi di importazione annui e degli importatori le cui  importazioni
di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto  o
ad alto rischio o le attraversano, in conformita' all'articolo 14 del
regolamento. L'Autorita' dispone, comunque, i controlli ex  post  nei
casi in cui  sia  in  possesso  di  informazioni  rilevanti  relative
all'osservanza  del  regolamento   da   parte   di   un   importatore
dell'Unione, anche sulla base di comprovate  indicazioni  fornite  da
terzi. 
  4. L'Autorita' comunica all'importatore l'avvio della procedura  di
controllo ex  post  contestualmente  alla  richiesta  di  fornire  le
informazioni e la documentazione atte a  dimostrare  l'esercizio  del
dovere  di  diligenza  nella   catena   di   approvvigionamento,   la
documentazione  relativa  ai  rapporti  di  audit  effettuati  da  un
soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall'articolo
11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonche' ogni altra
informazione e documentazione che l'Autorita' ritenga necessaria  per
accertare il rispetto degli obblighi del regolamento. 
  5. Il controllo ex post sul rispetto degli obblighi in  materia  di
audit ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  11,  paragrafo  3,
lettera c),  del  regolamento,  si  esercita  anche  sulla  validita'
temporale degli audit,  che  dovranno  far  riferimento  all'anno  di
importazione richiesto, sulla loro  portata,  che  dovra'  riguardare
tutte le attivita', i processi  e  i  sistemi  che  l'importatore  ha
adottato per l'esercizio  del  dovere  di  diligenza,  nonche'  sugli
obiettivi dell'audit per accertarne la conformita' agli articoli 4, 5
e 7 del regolamento. 
  6.  L'Autorita'  puo'   richiedere   integrazioni   documentali   o
chiarimenti relativi a fatti,  stati  o  qualita'  non  attestati  in
documenti gia' in possesso dell'Autorita' stessa o  non  direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
  7. L'Autorita' puo' altresi' disporre  ispezioni  presso  i  locali
aziendali.  Gli  importatori  sono  tenuti  a  fornire   l'assistenza
necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire  l'accesso
ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti. 
  8. Per lo  svolgimento  dei  controlli  ex  post,  ivi  incluse  le
ispezioni di cui al comma  7,  l'Autorita'  si  avvale  di  personale
interno  adeguatamente  formato,  di  enti  strumentali  o  di  altri
soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione. 
  9. L'Autorita' conclude la procedura di  controllo  ex  post  entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio  della  stessa
all'importatore, dando notizia  del  suo  esito  all'interessato.  Il
suddetto termine puo' essere sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma
7, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  in  caso  di  richiesta  di
integrazioni di cui al comma  6.  Il  suddetto  termine  puo'  essere
altresi' sospeso per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,  in
caso di ispezioni di cui al comma 7. 
  10. In caso di  inadempimento  alle  richieste  dell'Autorita',  la
stessa determina ed applica all'importatore  sanzioni  amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla  gravita'  dello  specifico
inadempimento come disposto all'articolo 7. 
  11. Con decreto direttoriale sono stabilite le modalita'  operative
per l'esecuzione dei  controlli  ex  post,  anche  sulla  base  degli
orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione
europea in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento.
Con ulteriore decreto direttoriale l'Autorita' approva  il  programma
annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all'articolo
8, comma 4. 
  12. L'Autorita' conserva per un periodo di almeno  cinque  anni  la
documentazione  relativa  ai  controlli   ex   post   effettuati   in
conformita' all'articolo 12 del regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Il testo dell'art. 2, comma 7, della citata  legge  7
          agosto 1990, n. 241, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 
                7. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2.».