Art. 7 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. L'Autorita' svolge le attivita' di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto. 
  2. L'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorita',  non
ottempera alle richieste di cui all'articolo 5, commi 4 e  6,  o  non
consente, nelle date indicate nella richiesta,  le  ispezioni  e  gli
accertamenti di cui al medesimo articolo 5, comma 7, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.000 euro a 20.000 euro. 
  3. L'importatore che, secondo le modalita' e nei  termini  indicati
nel piano approvato dall'Autorita', non adotta le  misure  correttive
di cui all'articolo 6,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. 
  4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si  applicano
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per i riferimenti normativi della legge  24  novembre
          1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.