Art. 9 
 
               Cooperazione e scambio di informazioni 
 
  1. L'Autorita' scambia informazioni con la Commissione europea, con
le Autorita' doganali e le Autorita' competenti  degli  Stati  membri
dell'Unione europea, in conformita' all'articolo 13 del regolamento. 
  2. L'Autorita' richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli  la
trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei  controlli  ex
post sulla base  delle  dichiarazioni  doganali  dell'importatore  al
momento dell'immissione in libera  pratica  dei  minerali  e  metalli
contemplati dal regolamento. Tali informazioni,  riferite  ai  volumi
importati nell'anno precedente, saranno comunicate,  su  base  annua,
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  nonche'  ogniqualvolta   sia
necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento  dei
propri  compiti,  in   conformita'   alle   specifiche   disposizioni
dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.