Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.»; b) all'articolo 8: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarieta' di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonche', con le autorita' competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.»; 3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarieta' con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalita' tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta' dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938. 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarieta' degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta', i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attivita' industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti. 2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi. 2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinche', nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale.»; 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938.»; c) all'articolo 42, comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicita', trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarieta', come previsto dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia. 2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. 4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'art. 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.». - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 8 (Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarieta' di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi del dell'art. 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonche', con le autorita' competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarieta' con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalita' tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta' dello Stato membro richiedente, come previsto dall'art. 13 del regolamento (UE) 2017/1938. 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarieta' degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei criteri definiti nelle raccomandazioni (UE) 2018/177. Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta', i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attivita' industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti. 2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi. 2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinche', nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale. 4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 del regolamento (UE) 2017/1938. 5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonche', in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.». - Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 42 (Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481: a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea; b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine; c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione; d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita' di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili; e) provvedere affinche' i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori; f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti; f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicita', trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarieta', come previsto dall'art. 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.».